Valide le clausole con cui il costruttore si riserva la proprietà di alcuni beni ed il diritto di apportare modifiche all'edificio.

02.03.2010 22:02

(18/02/2010)

Cass., Sez. II civ., sentenza del 09/12/2009 n. 25771

"Infatti il riferimento alle disposizioni regolamentari nell'interpretazione delle clausole in questione risulta del tutto legittimo dato che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, nei rispettivi contratti di acquisto è specificato che le medesime integrano e derogano la disciplina regolamentare; sì che ne risulta imprescindibile la coeva valutazione. Appare, poi, giuridicamente incomprensibile la ragione per cui l?espressa accettazione del regolamento condominiale contenuta nei rispettivi rogiti di acquisto non lo renderebbe equiparabile ad un atto avente forza contrattuale."
 
Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai condomini che volevano impedire al costruttore la trasformazione del tetto dell'edificio in lastrico solare e la creazione di una terrazza a livello dei vani del sottotetto di sua proprietà esclusiva (un superattico)
 
Il costruttore, infatti, aveva predisposto il regolamento condominiale con una serie di clausole a vantaggio proprio: diritto di eseguire lavori interni ed esterni al sottotetto, rinuncia al diritto di sopraelevare con riserva a proprio vantaggio del diritto di trasformare il tetto in terrazza.

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