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Studi professionali all'interno del condominio? Se il cliente si fa male mentre vi accede, il danno deve essere risarcito dal condominio
24.02.2010 16:36
(14/12/2009)
Cass. , Sez. II civile, Sentenza del 9 dicembre 2009 n. 25772
Il professionista non risponde dei danni subiti da un cliente a seguito di una caduta avvenuta sul vialetto condominiale, se l’incidente è dipeso dalla assoluta disattenzione dell’infortunato. Il danno deve essere risarcito dal condominio e a nulla vale l'accordo pattuito in assemblea affinché sia lo studio a provvedere all'indennizzo.
Specificatamente, si legge in sentenza, " che il «riscontrato accordo negoziale» è affetto da inammissibilità e comunque non intacca la «ratio decidendi» in deroga ai criteri di ripartizione delle spese stabiliti dall'articolo 1123 del Codice civile. [...] sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, si è limitata a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto in questione scarsamente illuminato, ma non ha in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato; il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, art. 1227 c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa".