Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(25/10/2010)Cass., Sez I, Penale, sentenza del 22 giugno 2010, n.23862
Elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 659 c.p. è l'idoneità ad arrecare disturbo per il riposo e l’occupazione di un numero indeterminato di persone ed il reato sussiste purché sussista la capacità del comportamento in sé ad arrecare disturbo. Ciò indipendentemente dal fatto che più persone siano state effettivamente disturbate e si siano lamentate, trattandosi di reato di pericolo contro la tranquillità pubblica.
Nella specie i genitori sono stati condannati per il reato di cui all’art. 659, primo comma, c.p., alla pena di euro 40 di ammenda per aver arrecato disturbo al riposo delle persone provocando rumori e schiamazzi ripetuti, consistiti in violenti litigi e nel non aver vigilato affinché i figli piccoli arrecassero disturbo ai vicini.
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