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Rumori molesti: spetta al giudice valutare se si supera la normale tollerabilità
24.03.2010 10:57
(22/03/2010)
Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.02.2010 n° 3438
Non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità.
(Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato non solo gli elevati livelli dei valori sonori accertati strumentalmente, ma anche, e soprattutto, la situazione dei luoghi (condominio ubicato in un comune di montagna), il funzionamento degli impianti per molti mesi dell'anno ed anche in ore notturne, la collocazione di essi in un locale a contatto con la camera da letto degli attori e la loro necessita' per l'eta' avanzata di godere di tranquillita' e riposo.