Risponde penalmente il singolo condomino che omette i lavori urgenti segnalati dall'amministratore

24.02.2010 14:37

(25/01/2010)

Cassazione Penale, sezione I, n. 18 marzo 2009 n 11806

 

L’amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile penalmente qualora abbia provveduto «tempestivamente» a convocare l’assemblea per l’esecuzione di lavori necessari per evitare qualsiasi pericolo all’incolumità pubblica e dei condomini.
 
Infatti, risponde del reato di cui all'art. 677 c.p. chi, nella peculiarità di proprietario di un appartamento condominiale, ometta di svolgere lavori urgenti di riparazione della orditura sovrastante il sottotetto della scalinata, che così minacciava rovina con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.
 
Il reato in parola e' reato di natura omissiva punito a titolo di colpa e che nel caso di specie risulta provato, secondo le indicazioni motive del giudice territoriale, che l'imputata omise ogni interessamento alla questione pur ripetutamente segnalata dagli amministratori del condominio, perfino facendo mancare la sua presenza alle assemblee all'uopo convocate.
 
Anche in dette assenze si concretizza l'elemento della colpa, laddove la presenza avrebbe potuto costituire impulso positivo alla eliminazione del pericolo contestato.

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