Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(29/02/2012)Cass. Sez. II Civ. - Sent. del 21/02/2012, n. 2487
Nel caso di un condominio composto da blocchi di edifici separati, ciascuno dotato di un proprio tetto, la spesa per la riparazione di un tetto a carico di tutti i condomini e non solo di quelli del singolo edificio, segue un criterio di riparto contrastante con quello dettato dall’art. 1123, Comma 3, cod. civ. con la conseguenza che deve essere approvata all’unanimità e non a semplice maggioranza;
Nella sentenza si legge:
Occorre considerare che, come già evidenziato, la decisione impugnata ha dichiarato la nullità della delibera del 1985 in forza di due distinte ed autonome argomentazioni, capaci ciascuna di esse di sorreggere la conclusione accolta: l’una rappresentata dalla considerazione che l’ assemblea aveva deliberato su un bene non comune a tutti i condomini, per essere il condominio composto da blocchi di edifici distinti, e l’altra costituita dalla accertata violazione del criterio dell’unanimità, necessario, anche nel caso in cui il bene in questione sia da qualificarsi comune, laddove l’assemblea condominiale intenda adottare un criterio di ripartizione della spesa diverso da quello posto dall’art. 1123 cod
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