Richiesta di convocazione di un’assemblea straordinaria. Requisiti per risultare vincolante e conseguenze nel caso di non rispetto dei termini.

10.08.2010 14:47

 

(03/06/2010) di Alessandro Gallucci

L’assemblea condominiale si distingue in ordinaria e straordinaria.
 
La prima può essere convocata dall’amministratore, anzi per meglio dire deve essere convocata dall’amministratore, al termine di ogni anno in quanto incombe sul mandatario del condomini l’obbligo di rendere il conto della propria gestione al termine della stessa.
 
Il regolamento di condominio può contenere l’indicazione del termine massimo dalla fine del periodo di gestione entro il quale l’amministratore deve provvedere a convocare l’assemblea di condominio.
 
Quanto all’assemblea straordinaria essa può essere convocata dall’amministratore ogni qualvolta ne ravveda la necessità oppure “ quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio”. In tal caso “decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione” (art. 66, primo comma, disp att. c.c.).
 
Vale la pena capire le modalità pratiche con cui dare attuazione a quello che può essere definito come un vero e proprio diritto alla convocazione dell’assemblea, che può portare fino al diritto di autoconvocarsi.
 
Innanzitutto, perché sorga l’obbligo in capo all’amministratore di prendere in considerazione la richiesta di convocazione dell’assemblea è necessario che la stessa sia formulata da almeno due condomini che rappresentino quanto meno 166 millesimi.
 
Ciò non vuol dire che le richieste fatte ad un solo condomino non abbiamo alcun effetto; al contrario la reiterata trascuratezza rispetto alle esigenze dei comproprietari può portare ad una richiesta di revoca giudiziale per fondati sospetti di gravi irregolarità.
 
La peculiarità di questo tipo di richiesta sta nel fatto che trascorsi dieci giorni senza che l’amministratore abbia provveduto a convocare l’assemblea i condomini possono autoconvocarsi. Si badi bene: per adempiere al proprio dovere è sufficiente che l’amministratore convochi l’assemblea entro i dieci giorni e non anche che la stessa si svolga entro il suddetto termine. D’altronde gli stessi tempi tecnici che devono necessariamente intercorrere tra avvio dell’avviso e prima convocazione propendono per tale lettura della norma.
 
Salvo diversa indicazione del regolamento di condominio, non è obbligatorio che la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria ex art. 66 disp. att. c.c. sia fatta per iscritto. Tuttavia è consigliabile tale forma e la comunicazione mediante raccomandata a.r. (o a mano) al fini di avere certezza della decorrenza dei termini.
 
Trascorsi invano i dieci giorni i condomini possono prendere l’iniziativa di autoconvocarsi. In tal caso sarà loro diritto chiedere ed ottenere dall’amministratore l’indirizzario con i nominativi dei vari comproprietari (nel caso di residenza all’esterno dell’immobile). In occasione della convocazione, inoltre, i condomini saranno tenuti a notiziarne l’amministratore per permettergli di partecipare.
 
Quanto all’ordine del giorno, la più recente giurisprudenza propende, nel caso di richiesta formulata ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. per l’obbligo, per l’amministratore di condominio, di inserire tra gli argomenti in discussione quelli richiesti dai condomini, fatta salva la facoltà d’inserire anche quelli che ritiene più opportuni.
 

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Avv. Alessandro Gallucci

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