Reato di estorsione,pretendere dal conduttore una integrazione in nero del canone di affitto

23.02.2010 16:26

 (11/02/2010)

Cass. , Sez. II Penale, Sentenza del 17/04/2009, n. 16562

 

Non sussiste il reato di estorsione nel caso in cui l'imputato abbia preteso dal conduttore di un immobile di sua proprietà, mediante la minaccia di sfratto portata verso un soggetto in gravi difficoltà economiche, la retribuzione di ulteriori somme di denaro quale integrazione in nero del canone. Difatti, il profitto ricavato dal locatore non può considerarsi ingiusto nel senso preteso dall'articolo 629 c.p..
 
"Poichè la sua pretesa patrimoniale non concreterebbe mai un ingiusto profitto, nè potrebbe ravvisarsi la minaccia rilevante ex articolo 629 c.p. nella prospettazione al Co. di uno sfratto esecutivo per finita locazione. Il connotato dell'ingiustizia del profitto non sarebbe nemmeno ricavabile dalle particolari condizioni di pagamento imposte dal locatore (in nero, con assegni consegnati anticipatamente e datati a scadenze annuali), poichè tali modalità reagirebbero unicamente sul piano dell'illecito amministrativo tributario ovvero sulla validità civilistica del contratto determinandone la possibile nullità. "

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