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Reato di disastro colposo, pericolo di crollo di alcuni edifici condominiali, cattiva qualità dei materiali adoperati per la loro costruzione
24.02.2010 16:30
(22/12/2009)
Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2009, n. 18977
Il delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 c.p., può configurarsi solo a condizione che il disastro, inteso come evento di per sé suscettibile di produrre pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, si sia effettivamente realizzato, per cui resta al di fuori della previsione normativa l'ipotesi che dalla condotta dell'agente sia derivato il solo pericolo per la pubblica incolumità, potendo una tale condotta assumere rilievo penale solo con riguardo alle specifiche ipotesi di disastro ferroviario, inondazione, naufragio o sommersione di natante previste dall'art. 450 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del reato di disastro colposo in un caso in cui era stato riscontrato il solo pericolo di crollo di alcuni edifici condominiali, a cagione della cattiva qualità dei materiali adoperati per la loro costruzione).