Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(30/04/2010)Tribunale di Milano, Sez. XIII, Sentenza del 05/11/2009
L'amministratore di condominio che nell’esecuzione del suo mandato abbia personalmente erogato somme nell’interesse del condominio, una volta cessato il mandato, non è tenuto ad agire nei confronti dei singoli condomini inadempienti potendo agire, per il rimborso delle somme anticipate, contro il nuovo amministratore, quale legale rappresentante del condominio.
Infatti egli ha diritto di essere anche rimborsato delle eventuali anticipazioni che si è trovato a dover effettuare per adempiere l'incarico, in conseguenza del mancato versamento da parte dei propri mandanti della provvista per far fronte alle varie esigenze patrimoniali del condominio. Tale suo diritto permane anche nel caso in cui il mandato venga a cessare per qualsiasi motivo.
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