Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
Homepage>Ordinanza contingibile ed urgente, fabbricato pericolante, prevenire pericoli ed evitare danni per la pubblica sicurezza

Ordinanza contingibile ed urgente, fabbricato pericolante, prevenire pericoli ed evitare danni per la pubblica sicurezza
24.02.2010 16:08
(07/01/2010)
T.A.R. Abruzzo - Pescara Sezione I, Sentenza del 22 ottobre 2009, n. 621
E' legittima l'ordinanza con la quale il Comune ingiunga al proprietario di un fabbricato pericolante, di eseguire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile al fine di prevenire pericoli ed evitare danni per la pubblica sicurezza. L'ordinanza in questione, finalizzata a far cessare lo stato di pericolo, rientra tra le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal sindaco ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Orbene il sindaco può utilizzare siffatto strumento in presenza di situazioni aventi carattere eccezionale ed a fronte delle quali risulti impossibile utilizzare i normali mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento. Tuttavia, perché detti strumenti possano ritenersi legittimamente emanati ed utilizzati, è necessario ravvisarsi, da un lato, l'impossibilità di differire ad altro momento l'intervento e dall'altro la contingibilità dello stesso per effetto della situazione di pericolo, eccezionale, attuale ed imminente per la collettività.