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Ordinanza contingibile ed urgente, fabbricato pericolante, prevenire pericoli ed evitare danni per la pubblica sicurezza
24.02.2010 16:08
(07/01/2010)
T.A.R. Abruzzo - Pescara Sezione I, Sentenza del 22 ottobre 2009, n. 621
E' legittima l'ordinanza con la quale il Comune ingiunga al proprietario di un fabbricato pericolante, di eseguire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'immobile al fine di prevenire pericoli ed evitare danni per la pubblica sicurezza. L'ordinanza in questione, finalizzata a far cessare lo stato di pericolo, rientra tra le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal sindaco ai sensi del 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Orbene il sindaco può utilizzare siffatto strumento in presenza di situazioni aventi carattere eccezionale ed a fronte delle quali risulti impossibile utilizzare i normali mezzi di tutela apprestati dall'ordinamento. Tuttavia, perché detti strumenti possano ritenersi legittimamente emanati ed utilizzati, è necessario ravvisarsi, da un lato, l'impossibilità di differire ad altro momento l'intervento e dall'altro la contingibilità dello stesso per effetto della situazione di pericolo, eccezionale, attuale ed imminente per la collettività.