Obblighi e spese condominiali a carico del conduttore

24.02.2010 14:52
(26/01/2010)

 
Ai sensi dell’art.9 della legge n. 392 del 1978 (c.d. legge sull'equo canone), sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla fornitura di altri servizi comuni . Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
 
Sarà, dunque, obbligo del conduttore pagare tutte le spese riguardanti il condominio, ossia tutte le prestazioni utili alla manutenzione dello stesso, da qui la dicitura altri servizi comuni, a meno che nel contratto di locazione non sia stato stipulato diversamente.
 
Infatti, il conduttore potrebbe , su accordi con il proprieta
 
rio, essere disobbligato a corrispondere le suddette spese o pagarne semplicemente un forfait annuale.
 
Nei confronti dell’ inquilino che non ottempera ai suoi obblighi, ossia che non paga gli oneri condominiali, in misura pari o superiore a due mensilità, puo' essere proposta una richiesta di sfratto per morosità.
 
Nel caso de quo, l’amministratore, tuttavia, non potrà richiedere le suddette somme al conduttore ma dovrà agire nei confronti del proprietario, art. 63 disp. att. c.c, il quale solo successivamente potrà rivalersi nei confronti del proprio inquilino.
 
Il conduttore, in ogni caso, per tutelare i propri diritti, potrà richiedere prova documentale di ogni singola spesa, in caso contrario potrà essere giustificato a non pagare o a farsi rilasciare quietanza in cui venga trascritta l’incertezza della spesa al fine di un possibile risarcimento.

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