Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(14/06/2011)Trib. civ. Milano, sez. XIII, 16 marzo 2011, n. 3546
Nel caso in cui un contratto di locazione ad uso abitativo sia dichiarato nullo per mancanza della forma scritta prevista dall’art. 1, comma 4, L. n. 431/98, pur conseguendo in linea di principio a detta dichiarazione il diritto per ciascuna delle parti di ripetere la prestazione effettuata, tuttavia la parte che abbia usufruito del godimento dell'immobile non può pretendere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per tale godimento, in quanto ciò importerebbe un inammissibile arricchimento senza causa in danno del locatore.
(Fattispecie relativa a un contratto di locazione di una stanza abitativa concluso tra le parti in forma meramente verbale)
Studio Vasini snc - Amministrazioni Condominiali, Immobiliari, Servizi e Consulenze c/Terzi
Via Lamone, 26 (1° Piano)
Rag. Raffaello e Dott. Marco
Numero Unico 0541.452728
Cellulare (+39) 380.7891757
Cellulare (+39) 346.9852347