23.02.2010 16:31
(09/02/2010)
Gli obblighi dell’amministratore sono innumerevoli, infatti, oltre quelli previsti dal codice ci sono quelli eventualmente scaturenti dal regolamento, dalle delibere e da eventuali leggi speciali.
Si può provare a farne un elencazione quanto più esauriente:
1 applicare le delibere, avendo cura di aspettare, per quelle di non semplice amministrazione, il trascorrere di 30 giorni utili al fine dell’impugnazione delle stesse da chi ne abbia interesse;
2 curare l’osservanza del regolamento;
3 prevenire l’imminenza di alcuni lavori specie di straordinaria manutenzione, anche qualora l’assembla, per motivi di economia, tende a posticipare taluni interventi. L’amministratore in caso di danni o lesioni provocate da gravi mancanze nella corretta gestione, risponderà penalmente insieme ai condomini.
4 oltre osservare leggi e regolamenti, dovrà adoperarsi per farli rispettare anche tramite l’intervento del magistrato senza che necessiti, all’uopo, l’autorizzazione dell’assemblea o di chiunque altro.
5 disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi, in modo che ciascun condomino se ne possa servire al meglio.
6 gestire tutti i numerosi impianti di cui ormai ogni stabile moderno è fornito come ascensore, gas, luce, elettricità, riscaldamento, scarichi fognari, antenna centralizzata e talvolta anche impianti di sicurezza, antincendio, piscine, campi da tennis ecc. Deve fornire assistenza nella redazione e gestione di vari servizi quali le polizze assicurative, giardiniere, portiere ecc
Spesso all’amministratore vengono richieste competenze e attitudine a risolvere i problemi con una certa celerità che spesso può essere complicato gestire. Oltre alla celerità e competenza a volte è opportuno una buona dose di buon senso, di tal ché l’amministratore deve essere eclettico.
All’amministratore compete altresì la vigilanza sull’operato dei singoli che in ossequio all’art.1102 utilizzino le parti comuni per usi personali; costui infatti deve far in modo che la libertà del singolo non impedisca agli altri di godere del bene comune nella stessa maniera.
Ci sono, poi, compiti dell’amministratore che sono di carattere tecnico amministrativo, quali i contributi dei dipendenti, le autorizzazioni e/o collaudi per gli impianti condominiali.
Per quanto attiene alle responsabilità ce ne sono alcune di natura penale che hanno una diversa natura e cioè di natura omissiva e di volontà.
Sono volontari tutti quei reati commessi con dolo, ad esempio quando si entra in casa di un condomino per eseguire dei lavori senza l’assenso del proprietario, o quando si sospende arbitrariamente l’erogazione di qualche servizio semplicemente perché il condomino non paga e così via.
Si è di fronte a reati di omissione quando non si fà qualcosa per negligenza o non si mettono in atto tutte quelle misure di sicurezza richieste, ad esempio cornicioni caduti, ascensori precipitati, corti circuiti e caldaie scoppiate. In questi casi una assicurazione protegge per i danni civili anche se nulla copre da responsabilità oggettive di natura penale.