Le dichiarazioni contenute nel verbale. Requisiti affinchè assumano valore

09.04.2010 15:43

 

(06/04/2010)Di Alessandro Gallucci, avvocato del Foro di Lecce

L’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. recita:
 
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore”.
 
In sostanza nel verbale d’assemblea deve essere riportato il nome dei partecipanti e (ma non è obbligatorio, per quello che diremo oltre) il valore dei millesimi presenti l’esito della votazione.
 
In modo che sarà chiaramente desumibile chi e come ha votato; infine si dovranno inserire tutte le dichiarazioni che i condomini chiedono che siano messe a verbale.
 
Proprio in relazione a queste ultime ci si è spesso chiesti: che valore hanno le dichiarazioni dei condomini contenute nel verbale d’assemblea?
 
Si pensi al caso in cui un condomino faccia causa al condominio per danni da infiltrazioni provenienti da parti comuni.
 
In assemblea, nell’ambito della discussione relativa alla convenienza, o meno, a resistere in giudizio, alcuni condomini, magari la maggioranza, decidono di non proseguire nella causa in quanto riconoscono la provenienza del danno dalle parti comuni.
 
Di ciò, quindi, resta traccia nel verbale.
 
Si potrà parlare di confessione ai sensi di quanto stabilito nel codice civile?
 
L’art. 2730 c.c. recita:
 
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
 
La confessione è giudiziale o stragiudiziale
”.
 
In sostanza, chi confessa ammette un qualche cosa di negativo per sé.
 
Se viene la confessione è resa nel corso di un procedimento, si parlerà di confessione giudiziale.
 
Qualora sia rilasciata, invece, al di fuori dell’ambito giudiziario, si parlerà di confessione stragiudiziale.
 
Nel caso del condominio, quando la dichiarazione contenuta in un verbale d’assemblea, che evidentemente assumerebbe la forma della confessione stragiudiziale, potrà assumere valore confessorio?
 
A questo quesito ha risposto, seppur indirettamente, la Suprema Corte di Cassazione, affermando che quanto dichiarato nel verbale assembleare rientra nell'ambito delle dichiarazioni di scienza è quindi non può “ avere l'efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all'assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l'obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati (...) e, quindi, l'imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell'assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge” (così Cass. 9 novembre 2009 n. 23687).
 
Ciò vuol dire che o tutti i condomini convergono nella dichiarazione di riconoscimento delle ragioni altrui, oppure quel verbale d’assemblea dovrà essere considerato nullo.
 
La nullità può essere desunta dall’arcinota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale sono da qualificarsi nulle “ le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea” (Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4806).
 
Certamente quelle dichiarazioni contenute nel verbale potranno essere liberamente valutate dal giudice se prodotte i giudizio e non contestate.
 

Avv. Alessandro Gallucci

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