La presunzione di comunione dei cortili di fabbricati condominiali si estende anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi

23.02.2010 16:25

(26/06/2009)

App. Napoli Sez. III, sentenza del 22 gennaio 2009

 

La presunzione di comunione dei cortili di fabbricati condominiali, prevista dall'art. 1117 cod. civ., si estende anche ai cortili compresi tra edifici limitrofi, pur se appartenenti a proprietari diversi, in quanto tale presunzione si fonda sulla normale destinazione del cortile al servizio dell'edificio in condominio e la medesima situazione si può realizzare anche nel caso di destinazione all'uso ed alle necessità di più edifici limitrofi, appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strumentalmente destinato a dare aria, luce, ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano (Cass. civ. 14559/2004). A vincere la presunzione di comunione, è necessario che il "titolo contrario" - vale a dire l'attribuzione di proprietà esclusiva ad una od a determinate persone - risulti in modo non equivoco, e che si tratti di beni destinati, di fatto, al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.

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