Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(22/02/2012)Cass., Sez. II, sentenza n. 2478 del 21/02/2012
Il criterio per la identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto fra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari e consente sempre di valutare, anche a posteriori, in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta, agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea ed in genere la gestione del condominio Di conseguenza la deliberazione emessa dall'assemblea condominiale in mancanza di tabelle millesimali non è affetta da alcuna invalidità, non essendovi alcuna violazione di legge proprio in considerazione della natura e delle finalità della tabelle millesimali. A tutela del condomino che lamenti la invalidità, deve essere riconosciuta la possibilità di compiere siffatto accertamento evidentemente quando, in considerazione del principio dispositivo che informa il processo civile e del conseguente principio della domanda (art 99 cod proc. civ). la parte interessata quanto meno alleghi alla stregua di quanto risulti dal verbale di assemblea la mancanza del quorum necessario, soltanto in tal caso, sarà onere del Condominio fornire la relativa prova
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