Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(28/09/2011)Cass., sez. II Civile, sentenza del 21 settembre 2011, n. 19205
Al singolo condomino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi. Ne consegue che è vietata l’installazione di una caldaia all'interno di un vano scale in quanto incompatibile con il contemporaneo e pari godimento del bene comune da parte degli altri condomini.
Infatti l’ipotesi di installare tante caldaie quanti i condomini non solo è materialmente possibile, ma anche incompatibile con l'originaria destinazione del vano scala comune, che nasce per la diversa finalità di dare accesso alle proprietà individuali.
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