L’impianto di ascensore. Impianti coevo al fabbricato e impianto installato successivamente: la proprietà dell’ascensore. Il d.p.r. n. 162/99 le verifiche e l’ambito di applicazione

22.04.2010 10:43

(19/04/2010)di Alessandro Gallucci, avvocato del foro di Lecce

L’ascensore è un impianto di proprietà comune ex art. 1117 n. 3 c.c.
 
Se è destinato a servire solo una parte dei condomini (es. condominio con più scale ognuna delle quali è dotato di un proprio impianto) la proprietà e le spese ad esso relative devono essere ripartite solamente tra i condomini che ne traggono utilità (art. 1123, terzo comma, c.c., il c.d. condominio parziale).
 
Per costante giurisprudenza “ in tema di condominio d'edifici, la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di criteri condizionali, è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell' ascensore già esistente (su cui incide il logorio dell'impianto, proporzionale all'altezza dei piani)”(così Cass. 17 febbraio 2005 n. 3264) ; quelle concernenti la nuova installazione di un impianto saranno suddivise in base al criterio generale dei millesimi di proprietà (art. 1123, primo comma, c.c.) trattandosi di costi relativi ad un’innovazione.
 
L’impianto di ascensore, laddove ne ricorrano le condizioni, potrà essere installato a cura e spese di una sola parte dei condomini (c.d. innovazione gravosa suscettibile d’utilizzazione separata, art. 1121 c.c.).
 
Quali sono gli interventi di manutenzione cui un simile impianto deve essere sottoposto?
 
Se ne occupa il d.p.r. n. 162 del 1999 “ Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio”.
 
A norma dell’art. 13 del predetto regolamento:
 
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonchè, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X.
 
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonchè alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
 
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
 
Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.
 
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
 
Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto
”.
 
Il d.p.r., che ha recepito la direttiva europea sugli ascensori, oltre a definire il contenuto e la periodicità delle verifiche, si occupa principalmente di individuare le caratteristiche tecnico costruttive degli impianti che sarebbero stati fabbricati e messi in esercizio dopo il 30 giugno 1999.
 
Per quelli esistenti e funzionanti già da prima vigeva l’obbligo delle verifiche.
 
A seguito dell’emanazione del d.m. 23 luglio 2009 n. 108 tali ascensori sarebbero dovuti essere sottoposti ad una valutazione dei rischi, con obbligo di adeguamento alle prescrizioni fatte. Questo decreto ministeriale è oggi al centro di un contenzioso giudiziario per cui non è certa la sua validità (si veda Tar Lazio n. 5413/10).
 

Avv. Alessandro Gallucci

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