L’amministratore non è tenuto ad aprire un conto corrente dedicato al condominio che amministra

28.05.2010 12:22

(26/05/2010) di Alessandro Gallucci,

Abitare in condominio comporta, necessariamente, l’obbligo di versare delle somme a titolo di contributo per la gestione e conservazione delle parti comuni.
 
Il pagamento delle utenze quali il servizio idrico, l’energia elettrica, le somme necessarie per il combustibile dell’impianto di riscaldamento, la retribuzione del portiere, il compenso dell’amministratore, ecc. Tutti esempi del tipo di spese che giustificano l’esborso delle somme stabilite nel preventivo approvato in sede d’assemblea ordinaria.
 
Il versamento deve essere fatto presso l’amministratore di condominio che, tecnicamente, rappresenta il mandatario cui è necessario fornire i mezzi per il corretto espletamento dell’incarico.
 
Ciò che frequentemente ci si chiede è se l’amministratore di condominio sia obbligato ad aprire un conto corrente condominiale sul quale far confluire le somme ricevute o sul quale i condomini possano versare direttamente le quote di loro spettanza.
 
La risposta, stando alle sole indicazioni legislative, è negativa; l’amministratore non è tenuto ad aprire un conto corrente dedicato al condominio che amministra.
 
In un’isolata pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, datata 1997, si afferma che “ la mancata adozione da parte dell'amministratore di condominio di un conto corrente separato rispetto al suo patrimonio personale, con conseguente promiscuità gestionale, costituisce irregolarità di tale gravità da comportare la revoca del mandato”.
 
Si tratta di una presa di posizione non condivisibile. Il mandatario dei condomini ha l’obbligo di espletare il mandato con la diligenza del padre di famiglia tenendo costantemente aggiornati i conti condominiali. Ciò vuol dire che dalle scritture contabili debbono essere verificabili le somme versate e il così detto attivo di cassa. Da tale circostanza però non ne può scaturire l’obbligo di aprire un conto corrente dedicato al condominio.
 
Non v’è l’obbligo ma se l’amministratore, per maggiore trasparenza nella gestione, decide di attivarlo nessuno gli potrà contestare nulla.
 
E’possibile, allora, affermare che l’amministratore di condominio ha la facoltà di aprire un conto corrente per farvi confluire le somme incassate il ragione del rapporto di mandato.v L’obbligatorietà, esclusa in linea generale, può, invece, essere imposta da due atti “a rilevanza
 
condominiale”: a)il regolamento di condominio.
 
b)la deliberazione dell’assemblea.v Nel primo caso è ben possibile che il regolamento (anche quello di origine assembleare che per legge deve contenete le inerenti l’amministrazione della cosa comune) contenga una simile previsione. Laddove non fosse così, è consigliabile adoperarsi per addivenire ad una revisione del regolamento che inserisca tale obbligo.
 
In realtà, viste le maggioranze necessarie per la revisione del regolamento (maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) è più conveniente prevedere l’obbligo d’istituzione del conto corrente comune mediante una semplice deliberazione assembleare. Ciò in quanto la materia non è soggetta a particolari quorum deliberativi e quindi in seconda convocazione la deliberazione dovrà considerarsi valida “ se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio”.
 
Le spese di tenuta conto rientrano tra quelle così dette generali e quindi, salvo diversa convenzione, dovranno essere ripartite, tra i proprietari delle unità immobiliari, sulla base dei millesimi di proprietà.
 

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Avv. Alessandro Gallucci

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