Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(27/04/2010)Trib. civ. Milano, sez. XIII, 11 maggio 2009, n. 6256
Appurato il cattivo stato di coibentazione del sottotetto comune dello stabile condominiale, di tale mancato isolamento della copertura risponde, in quanto custode ex art. 2051 c.c., il condominio al quale incombe l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno e di rimuovere le cause del danno arrecato alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini, salva la prova del fortuito. Mentre, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, può integrare grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669. (Nel caso di specie a causa dell'insufficiente isolamento termico del sottotetto, un condomino lamentava la presenza di temperature eccessive durante l’estate e notevoli abbassamenti delle stesse durante il periodo invernale).
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