Installazione di un condizionatore. Le questioni attinenti alla lesione del decoro architettonico e quelle relative alla rumorosità.

10.08.2010 14:36

(31/05/2010) di Alessandro Gallucci

L’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria in un’unità immobiliare ubicata in condominio, può portare con sé delle lamentele da parte degli altri condomini.
 
I motivi sono sostanzialmente due:
 
a)alterazione del decoro architettonico;
 
b)eccessiva rumorosità dell’impianto.
 
Alterazione del decoro architettonico
 
Si tratta della doglianza più frequente. L’apposizione dell’unità esterna sulla facciata comune, effettivamente, può alterare l’aspetto dell’edificio.
 
Vale la pena ricordare che per decoro architettonico, che è un bene comune, s’intende “ l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007). Il decoro non è prerogativa dei soli edifici di particolare pregio storico artistico in quanto, si è ripetutamente affermato che lo stesso può essere presente in qualunque edificio nel quale possa individuarsi “una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).
 
Detto ciò è utile domandarsi: che cosa deve fare il condomino che intende installare un condizionatore d’aria. In primo luogo sarà necessario consultare il regolamento di condominio, che ai sensi dell’art. 1138, primo comma, c.c. deve contenere le norme a tutela del decoro dello stabile. Ciò vuol dire che nel regolamento si potranno rintracciare delle disposizioni che subordinano l’installazione di tali impianti ad una preventiva comunicazione all’amministratore o ad un’autorizzazione da parte dell’assemblea. Il problema non si pone, naturalmente, allorquando la così detta l’unità esterna sia posizionata in modo tale da non incidere sulla fisionomia del fabbricato. Si pensi a quei casi in cui la stessa è poggiata sul pavimento del balcone senza che dall’esterno dell’edificio sia percepibile alcunché.
 
Se il regolamento non dice nulla in merito, o magari non v’è regolamento, il condomino potrà fare usare la cosa comune ai sensi dell’art. 1102, primo comma, c.c., che recita: “ ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”.
 
Ciò non vuol dire che l’installazione sia lecita sempre e comunque in quanto la giurisprudenza ha, in più occasioni, ricordato che l’uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. non deve in alcun modo recare pregiudizio al decoro dello stabile (Cass. 22 luglio 2005 n. 15379).
 
La valutazione dell’avvenuta alterazione è prerogativa del giudice di merito chiamato a pronunciarsi in relazione alla stessa.
 
Della lesione del decoro si può lamentare tanto il condominio quanto il singolo comproprietario.
 
Eccessiva rumorosità
 
Quanto all’eccessiva rumorosità, essa è questione che esula dalla lesione del decoro. In sostanza può accadere che un vicino ritenga l’impianto di un altro condomino eccessivamente rumoroso.
 
In tal caso, se si vuole ottenere la rimozione del condizionatore, dovrà essere chi si lamenta di ciò ad agire in giudizio per dimostrare non solo il rumore ma anche, ai sensi dell’art. 844 c.c., che lo stesso superi la normale tollerabilità.
 

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Avv. Alessandro Gallucci

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