Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(09/06/2010) Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2009, n. 23945
In caso di danni derivati a terzi dall'incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. si configura a carico sia del proprietario che del conduttore allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno subito dal terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile dell'agente dannoso; di conseguenza qualora non sia possibile determinare la causa dello sviluppo l'incendio, deve necessariamente ammettersi che la presunzione di responsabilità del custode, prevista dall'art. 2051 cod. civ., e superabile solo con la prova del caso fortuito. Pertanto la responsabilità civile per i danni conseguenti ridonda non a carico del terzo, bensì del proprietario e del conduttore
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