Il condominio risponde per i condomini morosi

24.02.2010 14:37
(01/02/2010)

 
Uno dei compiti dell’amministratore, è quello di far approvare all’assemblea il piano di riparto delle spese e il consuntivo di quelle deliberate precedentemente e realizzate. A questo onere dovrebbe corrispondere l’obbligo di pagamento delle spese, anche se il versamento di quanto deliberato in assemblea non è cosa scontata. Spesso i condomini non pagano adducendo scuse varie, a volte perché l’amministratore risulta sprovveduto o ancor peggio imbroglione, ma molte volte questo rifiuto e/o ritardo nei pagamenti, pone dei seri problemi nella gestione del condominio.
 
La legge fornisce alcuni rimedi quali il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo, a cui l’amministratore può fare ricorso, servendosi di una procedura veloce, che tra le altre cose, lo mette a sicuro da eventuali responsabilità. Qualora l’amministratore, infatti, non proceda al recupero dei crediti condominiali in tempi brevi, rispetto alla morosità, potrà risponderne personalmente di fronte all’assemblea, atteso che per richiedere al giudice un decreto ingiuntivo non è necessaria l’approvazione dell’assemblea.
 
Per quanto attiene i tempi di liquidazione del credito che il condominio vanta nei confronti dei singoli condomini, si può dire che nasce dal momento che è approvata la ripartizione delle spese, da quella data incomincia a decorrere il periodo in cui il debito si prescriva, cioè 5 anni. Ai fini della messa in mora, che solitamente è essenziale al fine di far maturare gli interessi nonché chiedere il decreto ingiuntivo, deve esistere una lettera formale. A tal fine all’interno del regolamento può essere previsto il periodo oltre il quale il condomino è considerato moroso, e se approvato da tutti i condomini, può prevedere una clausola con la quale vengano stabiliti interessi di mora anche superiori al tasso previsto per gli interessi legali.
 
La ripartizione delle spese condominiali, e specificatamente ogni qual volta c’è qualche condomino moroso, si effettua dividendo la spesa secondo le tabelle millesimali, escludendo il condomino moroso; questa somma và ad essere iscritta in una voce del bilancio “provvisoria”, nella speranza di recuperarla. L’ultima cosa che vale la pena sottolineare è che la responsabilità degli altri condomini, per coloro che si sono resi morosi, riguarda solo i debiti inesigibili, non è quindi consentito all'amministratore di pretendere denaro per semplici ritardi nel versamento da parte di qualcuno o comunque senza aver attivato le procedure di recupero del credito, quale il decreto ingiuntivo.

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