Il superamento delle barriere architettoniche rappresenta per il disabile un percorso verso la normalità

18.03.2010 17:05

(15/03/2010)

Tribunale di Catanzaro, Sez. I. civ, Ordinanza del 9 febbraio 2010 n. 177

La possibilità di entrare senza disagi nell’abitazione propria ed in quelle altrui è stata ritenuta, dalla Corte, una componente essenziale ai fini della socializzazione del diversamente abile, sostanzialmente assumendosi che l’abbattimento o l’aggiramento di un ostacolo che si trova dinanzi alla soglia di casa costituisce, per quest’ultimo, il superamento di un ostacolo sul cammino verso la normalità.
 
Considerata dunque la situazione clinica della ricorrente, come emerge dalla documentazione medica allegata anche al presente ricorso, ritenuta sussistente la verosimile fondatezza dell’azione ex art. 1052 c.c. ed il pregiudizio irreparabile che potrebbe derivare dai tempi necessari per la definizione del giudizio di merito, in considerazione della difficoltà, o impossibilità di accedere con la propria autovettura all’area antistante l’abitazione per essere trasportata o soccorsa agevolmente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al Condominio di via omissis di astenersi dall’apporre autovetture o motocicli o altri mezzi meccanici nell’area antistante la proprietà della ricorrente e di consentire il passaggio con autovettura alla ricorrente per raggiungere la propria abitazione.

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