Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(27/04/2010)Trib. Vallo della Lucania, 18 maggio 2007, n. 2490
Il singolo condomino può procedere all'installazione di una colonna di ascensore senza il rispetto della normativa attinente alle distanze legali tra proprietà contigue, allorché tra i condomini vi siano dei soggetti portatori di handicap, beneficiari delle previsioni di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
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