Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2012, n. 2390
Ai fini dell'integrazione del reato di cui agli artt. 434 e 449 c.p., per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell'edificio. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio). CondominioWeb.com
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