24.02.2010 16:54
(02/12/2009)
In condominio, l'amministratore deve ( non solo "può") riscuotere le quote necessarie per l’ottimale gestione condominiale e, all'occorrenza, agire con tempestività per incassarle coattivamente.
Il condominio, già definito, sia in dottrina che attraverso le innumerevoli sentenze, semplice ente di gestione senza rilievo giuridico, si avvale dell’assemblea quale organo preposto alle deliberazioni e dell’amministratore – legale rappresentante – nominato dall’assemblea (pur se non indicato da alcuni condomini in minoranza e con la facoltà di agire nei confronti di alcuni - ad esempio per far rispettare il regolamento o per riscuotere i contributi dal condomino moroso).
L’approvazione assembleare dell’ammontare delle spese necessarie per la gestione del condominio – cosiddetto preventivo- e la loro ripartizione secondo il dettato previsto nel regolamento condominiale e conformemente ai criteri legali, forniscono all’amministratore il potere (quindi anche il dovere) di riscuotere i contributi. Quando per particolari situazioni di morosità protratta, inevasi i solleciti di versamento, l’amministratore sarà costretto all’azione giudiziaria per il recupero delle quote insolute, egli potrà avvalersi legittimamente dell’iniziativa senza dover richiedere autorizzazione allo scopo. Egli potrà quindi, richiedere al giudice decreto ingiuntivo, anche immediatamente esecutivo (che se concesso produrrà subito i suoi effetti, nonostante opposizione al provvedimento).
La richiesta di cui sopra, oltre che durante l’anno di gestione, effettuata sulla base del preventivo, potrà essere prodotta anche alla fine dell’anno quando fosse approvato il rendiconto della gestione e sua ripartizione. E ciò anche per le spese straordinarie già approvate con autonomo preventivo . A conforto della non necessaria esplicita autorizzazione assembleare per il recupero da morosi delle quote condominiali, giunge, tra l’altre, la sentenza di Cassazione, 27292/2005).