Decoro architettonico: è possibile installare degli ombrelloni sul terrazzo di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico

28.05.2010 12:13

(21/05/2010) Consiglio di Stato - Sezione VI - Decisione 17 maggio 2010 n. 3055

Nella sentenza si legge:
 
Non può farsi a meno di notare, infatti, che: a) la società appellante gestisce legittimamente nell’immobile vincolato un’attività funzionale ad organizzare cerimonie che comportano un notevole afflusso di persone; b) tale attività è stato giudicata evidentemente conforme alla sua destinazione d’uso e compatibile con il vincolo storico-artistico sullo stesso gravante; c) su tale immobile la predetta società ha realizzato significativi investimenti finanziari, provvedendo a rendere fruibile agli utenti ( sia pur in funzione della destinazione commerciale esercitata) il bene culturale di che trattasi. Tenuto conto delle suindicate circostanze, è giocoforza ritenere che la predetta società G.E. srl abbia necessità di utilizzare gli spazi esterni per le cerimonie che si svolgono durante le stagioni calde ed a tal fine ha necessità di dotare quegli spazi di strutture ombreggianti.
 
In tale prospettiva, la necessità di allocare sul terrazzo degli elementi di arredo capaci di riparare dal sole la platea degli avventori si pone in linea che le suindicate esigenze di utilizzazione dell’immobile in conformità alla sua destinazione d’uso, di tal che la scelta della tipologia relativa alle strutture ombreggianti, pur se non estranea al sindacato di compatibilità proprio dell’autorità soprintendentizia, dovrebbe essere da quest’ultima scrutinata con la finalità di trovare una soluzione che possa contemperare i diversi interessi in gioco.
 
D’altra parte, che non sia in predicato l’in se dell’intervento ma piuttosto le sue modalità attuative lo rileva la stessa Soprintendenza nel primo dei citati provvedimenti ( già portati ad esecuzione dalla odierna appellante) nel momento in cui, pur esprimendosi negativamente sulla compatibilità delle strutture metalliche allocate ( tubolari saldamente bullonati al suolo, costituenti dei infissi al suolo), prospetta l’ammissibilità della tipologia ordinaria degli arredi mobili per esterni,< quali ombrelloni in legno e simili>.
 
Alla luce di tali rilievi, la questione da dirimere attiene allora alla verifica della natura delle strutture posizionate dalla appellante sul terrazzo di villa Belvedere; in particolare, occorre verificare se l’Autorità preposta alla tutela del vincolo ha congruamente valutato la compatibilità degli ombrelloni posti sul predetto terrazzo con le esigenze di decoro dell’immobile insite nel suo regime vincolistico.
 
Il Collegio è del parer che al quesito deve darsi risposta negativa, tenuto conto del fatto che, pur se implicanti un non trascurabile ingombro e pur se zavorrati a terra con contrappesi ( ma l’esigenza è funzionale a garantire la sicurezza della struttura), gli ombrelloni posizionati dalla società appellante si rivelano delle strutture facilmente amovibili e sicuramente non assimilabili alle opere edilizie ( come invece non condivisibilmente ritenuto dal Tar) .
 
In particolare, dal contenuto degli atti gravati sembra desumersi che l’Autorità competente non abbia sufficientemente valutato che le strutture ombreggianti posizionate dalla società ricorrente non possono essere aggregate alle opere edilizie in sopraelevazione oggetto della negativa prescrizione contenuta nel già richiamato decreto di vincolo, dato che la natura precaria e amovibile delle strutture ( tenuto conto che quantomeno le parti in tessuto possono rimuoversi con grande facilità), in uno alla loro consistenza sul piano dei materiali che le compongono, non consentono detta assimilazione, se non a costo di una evidente dilatazione del contenuto del vincolo oltre ogni limite di ragionevolezza.

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