Danni subiti dal conduttore di un locale condominiale a causa di infiltrazioni, responsabili sia il locatore ex art. 1578 c.c. che il condominio ex art. 2043 e 2051 c.c.

24.02.2010 13:57

(28/01/2010)

Trib. Bari Sez. III Sentenza del 28/09/2009

 

In materia di locazione di immobili, in ordine ai danni subiti dal conduttore di un locale condominiale a causa di infiltrazioni e forte umidità alle pareti, tali da rendere il locale medesimo inidoneo all’uso pattuito, dovranno ritenersi congiuntamente responsabili il locatore ex art. 1578 c.c. ed il condominio ex art. 2043 e 2051 c.c.
 
Malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario – locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore - con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.
 
Gravano sui condomini le responsabilità per danni subiti da terzi (nel novero dei quali vanno ricompresi anche i conduttori di appartamenti siti nell'edificio) in conseguenza di omissioni addebitabili all'amministratore del condominio ovvero di inerzia da parte dell'assemblea condominiale nell'adottare gli opportuni provvedimenti atti ad eliminare una situazione di pericolo o di danno per terzi nelle strutture murarie e negli impianti ad esse conglobati, la cui custodia permane in capo al condominio e non al proprietario del singolo immobile.

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