Danni da cose in custodia. Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. L’onere probatorio a carico del condominio e quello a carico del soggetto danneggiato.

31.03.2010 09:59

(28/03/2010)

di Alessandro Gallucci, avvocato del Foro di Lecce

Il condominio, inteso come l’insieme dei comproprietari delle unità immobiliari, è responsabile dei danno causati dalle cose comuni.
 
Ciò tanto quando il danno è stato subito da un estraneo al condominio, tanto quando il danneggiato è uno stesso condomino.
 
La norma cui fare riferimento in simili situazioni è l’art. 2051 c.c. che recita:
 
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
 
Si è lungamente dibattuto sul tipo di responsabilità gravante sul custode del bene.
 
Fino a poco tempo fa la situazione vedeva contrapposti due filoni interpretativi: a)il primo riteneva che l’art. 2051 c.c. configurasse un’ipotesi di responsabilità oggettiva; b)il secondo propendeva per una presunzione di colpa.
 
Ad oggi l’orientamento consolidato e maggioritario ritiene che “la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 c.c., dipendente dal comportamento del custode, che; è invece elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è la custodia, esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile (Cass. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007)” (così Cass. 20 maggio 2009 n. 11695).
 
Nel caso del condominio pertanto, il soggetto danneggiato potrà ottenere il risarcimento per un danno “semplicemente” provando il danno, il nesso tra danno e cosa che lo ha generato ed il rapporto di custodia. Nel caso di specie, quindi, si tratterà di dimostrare la condominialità del bene.
 
Il condominio, invece, andrà esente da responsabilità solamente allorquando riesca a provare che il danno è stato causato dalle parti comuni dello stabile, salvo che ricorra un caso fortuito da individuarsi in un evento assolutamente imprevisto o imprevedibile. Tra i fattori aventi efficacia scriminante rientra anche il fatto del terzo, o dello stesso danneggiato, che sia di per sé idoneo a produrre l’evento lesivo.
 
In un recente pronunciamento per danni da cose in custodia, ad esempio, un condominio è stato ritenuto responsabile per il danno occorso ad una persona che era caduta con la propria motocicletta in una strada condominiale.
 
Secondo i giudici di legittimità, infatti, " chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale).
 
E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno
"(Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751).
 

Avv. Alessandro Gallucci

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