Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(11/05/2010)Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2010, n. 6546
Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l'opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale.
(Nel caso di specie in riferimento alla costruzione di un balcone la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabili le norme in tema di vedute e non anche quella dell'art. 1102 cod. civ.).
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