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Controversia avente ad oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato
24.02.2010 13:54
(04/02/2010)
Cassazione Civile, Sezione II, 22 gennaio 2010 n. 1201
Ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo una controversia avente ad oggetto la contestazione del riparto di una spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dall'assemblea di un condominio, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui il condomino agisca per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, sulla quale è fondata la pretesa del condominio, e quella in cui il condomino abbia invece dedotto per qualsiasi diverso titolo l'insussistenza della propria obbligazione.
Nel primo caso, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto implicato dalla delibera ed al valore della stessa deve farsi riferimento ai fini della individuazione del giudice competente, giacchè il thema decidendum non riguarda l'obbligo del singolo condomino, bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale, mentre nel secondo, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità.