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Condominio, rumori molesti, diritto alla salute, controversia tra l’inquilino di un appartamento e i gestori di due ristoranti del piano di sotto
02.03.2010 22:05
(16/02/2010)
T.A.R. Puglia,sentenza del 15 aprile 2009, n.871
Allorché il disagio provocato agli abitanti di una residenza raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l'ordinamento pone a sua disposizione che lo facoltizza a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici per fronteggiare l'inquinamento acustico.
Il Collegio giudicante ha ribadito, inoltre, che “appare sussistere un potenziale pericolo per la salute della parte ricorrente, il “bene salute” deve costituire oggetto di tutela in via assolutamente primaria anche in applicazione di un ragionevole principio di precauzione.”
(Nel caso di specie La controversia ha coinvolto l’inquilino di un appartamento condominiale ubicato al primo piano e i gestori di due ristoranti che si trovavano al piano sottostante. L’inquilino lamentava rumori molesti provenienti dal piano sottostante, causati sia dalle voci dei clienti dei due ristoranti, sia dalle cucine degli stessi.)