Condominio e abbattimento delle barriere architettoniche

24.02.2010 16:44
(07/12/2009)

 
La legge 13 del 9 gennaio 1989, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di salvaguardare il diritto alla salute, ha previsto che gli stessi portatori di handicap possano, a proprie spese installare un servo scale, o altre strutture simili, nel caso in cui vi siano impedimenti, quali rifiuto o ritardi a deliberare in merito, da parte del condominio.

Sono ritenute accolte, nello specifico le istanze presentate per l’istallazione di opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, qualora esse ottengano il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi il diritto.

Tuttavia, è stato fatto salvo il diritto di coloro che non hanno espresso un voto favorevole, ai sensi dell’art. 1121 c.c., non obbligandoli a partecipare alle necessarie spese di installazione.

Tale principio, si applica anche nel caso in cui all’interno del condominio non siano presenti portatori di handicap, atteso che è necessario che vi siano persone che si trovino in minorate condizioni fisiche (anziani, invalidi civili, etc).

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