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Condominio, deliberazione ed esecuzione dei lavori ordinari e straordinari
24.02.2010 14:59
(20/01/2010)
Quando si parla di condominio si parla subito di interventi ordinari e straordinari. Per identificare cosa si intende il codice civile ci dà una mano, facendo un distingue ed una elencazione degli interventi manutentivi. L’art.1130 ci parla di tutti gli interventi ordinari che possono essere decisi e gestiti direttamente dall’amministratore che individua nella necessità ed urgenza il motive i casi in cui non è necessario l’intervento deliberativo dell’assemblea. Per quanto attiene le spese straordinarie, invece, è necessario che l’assemblea, con maggioranze diverse per i diversi interventi, sia sentita e chiamata a deliberarle. L’art 1135 c.c identifica nello strumento della delibera, il mezzo idoneo ad autorizzare le spese che interessano interventi di un certo tipo; che a volte può avere valore di ratifica dell’operato dell’amministratore, il quale in casi assolutamente circoscritti e caratterizzate dall’urgenza può autorizzare un intervento straordinario.
Per interventi straordinari si intendono anche tutti quegli interventi che non sono straordinari perché nascono da episodi improvvisi, ma perché l’esigenza di porli in essere è diluita nel tempo: il rifacimento della facciata e/o degli impianti elettrici e/o idraulici. Così ai sensi dell’art. 1136 c.c. per le opere di manutenzione di notevole entità è necessario una delibera che sia votata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
Per gli interventi di entità media, valutazione che verrà fatta caso per caso, invece, non è previsto un quorum specifico sicché in seconda convocazione sarà valida la delibera relativa ad opere di manutenzione straordinaria votata da un terzo dei partecipanti al condominio, che rappresentino almeno un terzo dei millesimi. Ai fini della valutazione degli interventi, la cassazione invita a tenere presente il valore dell’intero stabile.
Per quanto attiene l’esecuzione di queste delibere, spetta all’amministratore.