Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
Homepage>Condominio, Impugnazione delle delibere assembleari tra nullità ed annullabilità
![](https://a550d474e7.cbaul-cdnwnd.com/1c60a3e248ea2c538a5570585ca31cbc/200002414-27dfb28d4e/50000000.jpg?ph=a550d474e7)
Condominio, Impugnazione delle delibere assembleari tra nullità ed annullabilità
24.02.2010 15:11
(19/01/2010)
Cassazione civile, sez. II, sentenza del 03/11/2008 n. 26408
La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale e la (eventuale) violazione dei criteri di calcolo della validita' dell'assemblea e della maggioranza nonche' la (pretesa) incapacita' dell'amministratore di convocare assemblee, comportano non la nullita', ma l'"annullabilita'" della delibera condominiale.
Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale: prive degli elementi essenziali; con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume); con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea; che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprieta' esclusiva di ognuno dei condomini; comunque invalide in relazione all'oggetto.
Sono annullabili le delibere: con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale; affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; genericamente affette da irregolarita' nel procedimento di convocazione; che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.