30.03.2010 14:34
(24/03/2010)
Trib. Savona, 17 maggio 2007
Nel caso di condominio mal gestito l’amministratore non solo è condannato al risarcimento dei danni patrimoniali causati, ma anche alla rifusione del danno non patrimoniale, ovvero morale.
L’art. 2059 cc statuisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi determinati dalla legge. Tra questi casi, ad esempio, vi è quanto disposto dall’art. 185 cp e dalla cosiddetta Legge Pinto in tema di indennizzo per la durata irragionevole del processo.
Può, quindi, dirsi che la giurisprudenza ha introdotto un principio di risarcibilità del danno non patrimoniale a favore anche dei soggetti collettivi. Nella specie, la parte attrice ha commesso dei fatti penalmente rilevanti nei confronti del condominio e l’art. 185 cpc prevede, come detto, la risarcibilità del danno non patrimoniale.
Analizzando il presente caso, si ritiene sussista il pregiudizio e il nesso causale. Infatti, l’avere scoperto dopo vari anni, nonostante la fiducia accordata all’amministratore, il rilevante buco di bilancio, il mancato pagamento di spese straordinarie, la distrazione di contributi dei condomini, comporta senza ombra di dubbio una ricaduta negativa a sfavore del condominio e, in particolare, delle persone preposte alla sua gestione e dei partecipanti, in termini di turbamento morale e psicologico, dispiacere e disagio . .
Può poi affermarsi, in generale, che gli enti collettivi sono comunque titolari anche di diritti non patrimoniali e fatti come quelli in oggetto provocano la violazione di tali diritti o della sfera non patrimoniale.