Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(20/04/2010)Cass. pen., sez. II, 27 ottobre 2009, n. 41284
Non può ritenersi responsabile del reato di danneggiamento del muro comune di uno edificio condominiale il singolo condomino il quale abbia aperto sul detto muro un passaggio, munito di porta, per mettere in comunicazione il vano comune d'ingresso con altro locale (nella specie, messa in comunicazione della cantina di proprietà con l'androne condominiale ) di sua proprietà esclusiva, atteso che una tale condotta, non comportando apprezzabile pregiudizio ai diritti degli altri condòmini, deve riguardarsi come lecita ai sensi dell'art. 1102 cod. civ..
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