Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(26/09/2011)Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 10/03/2011 n. 5179
Il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale ove è sito l'immobile locatogli con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario. Da ciò consegue che il conduttore ben può opporre le delibere che comprimano o neghino un suo diritto sul bene comune.
Nella spece il giudice ha annullato la delibera dell’assemblea con cui si era deciso di non permettere al conduttore di un appartamento sito al piano seminterrato e con ingresso indipendente di posizionare un citofono all'esterno del cancello d'ingresso dello stabile e di poter utilizzare anche il vialetto d’accesso all’edificio condominiale.
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