Amministrazioni Condominiali e Immobiliari

Della Pasqua Dott.ssa Claudia Della Pasqua Dott. Mirko
Dottore Commercialista Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei conti Revisore Ufficiale dei conti
Santarcangelo 14/08/2013
Il redditometro è il primo passo verso un accertamento sintetico che si basa su presunzioni relative che ammettono la prova contraria.
Nella nuova formulazione la norma prevede il contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente, al fine di consentirgli di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
Al termine del contraddittorio viene avviato il procedimento di accertamento con adesione al quale il contribuente puo’ o meno aderire.
Ecco l’iter del contraddittorio:
1) Dopo che l’ufficio ha accertato sinteticamente il reddito con l’utilizzo del redditometro invita il contribuente personalmente o tramite rappresentante per invitarlo a fornire prove, dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
2) L’invito al contraddittorio deve indicare gli elementi e le circostanze rilevanti da cui è scaturito l’accertamento,
3) Il contribuente puo’ sin dal primo incontro fornire chiarimenti sugli elementi di spesa presi come base , sul proprio reddito o sulla provenienza dei denari spesi.
4) Il contribuente potrà dimostrare che i denari che hanno generato le spese provengono da:
- redditi conseguiti in precedenti esercizi di imposta
- Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte
- Oppure redditi entrati nella sua disponibilità per elargizioni di terzi, successione, donazione e quindi legalmente esclusi dalla base imponibile.
Le spese oggetto di contraddittorio saranno le “spese certe”, per le quali il contribuente può dimostrare con prove certe e dirette basate su idonea documentazione l’errata imputazione della spesa o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Amministrazione.
Mi viene da pensare alle spese di manutenzione di una barca, il contribuente puo’ dimostrare che la manutenzione è effettuata direttamente, che la spesa per l’ormeggio è ridotta perché “vecchio socio di un club nautico”, che la barca è a vela e quindi va con il vento e non consuma carburante!!!!
Insomma il contribuente puo’ dimostrare che i dati contenuti nell’invito non sono veritieri, dando evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportandole possibilmente con documenti ed elementi su cui si fondano le sue ragioni.
In merito agli investimenti nell’anno con i conti alla mano dimostrerà che sono redditi di anni precedenti che sono stati smobilizzati appositamente, e che provengono da risparmi accumulati in anni precedenti…..
L’Amministrazione se ritiene i chiarimenti forniti esaustivi potrà abbandonare l’attività di controllo e il contraddittorio potrà esaurire il nascente accertamento.
Se le prove certe non basteranno a smontare l’accertamento si passera’ all’analisi degli elementi statistici che potranno essere contestati con ragionamenti logici che diano una diversa rappresentazione dei fatti.
Per ogni incontro verrà redatto un verbale completo e il contraddittorio e al termine l’ufficio avrà l’obbligo di attivare l’accertamento con adesione.
Il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell’invito.
L’ invito può essere definito mediante il versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, con la riduzione alla metà della misura delle sanzioni.
Se il contribuente non aderisce ai contenuti dell’invito al contraddittorio, il procedimento ordinario di adesione su iniziativa dell’ufficio prosegue e per ogni incontro successivo viene redatto un verbale in cui si riporta sinteticamente l’eventuale ulteriore documentazione prodotta e le motivazioni addotte.
Se al termine del contraddittorio si perviene al perfezionamento dell’accertamento con adesione, si fruisce del beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo del minimo previsto dalla legge.
Nel caso in cui il contribuente non si presenti ovvero al termine del procedimento non si pervenga al perfezionamento dell’adesione, l’ufficio emette l’avviso di accertamento.
Nella motivazione devono essere evidenziate le vicende dell’intero iter accertativo risultante dalle verbalizzazioni dei momenti di confronto con il contribuente ed, in particolare, i motivi del mancato accoglimento delle proposte avanzate dalla parte.
Nel decreto del fare in via di conversione è stata inserita una norma in materia di fermo amministrativo dei beni mobili registrati, prevedendo che l’agente della riscossione notifichi una comunicazione preventiva con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo degli automezzi. Se entro tale termine il debitore dimostra che il bene in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione il fermo non è eseguito.
Le novità, introdotte dal decreto del fare in corso di conversione definitiva, intervengono per regolamentare specificamente la materia dell’espropriazione immobiliare, in tutti i casi in cui si tratta di espropriazione diretta, ossia finalizzata al recupero del debito erariale. Nel caso dei pignoramenti diretti, dunque:
Resta comunque la facoltà dell’agente della riscossione di intervenire per tutelare il credito in caso di pignoramenti posti in essere da altri (ad esempio una banca) in questo caso senza limitazione alcuna.
Il decreto Lavoro, D.L. 76 ha modificato la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis C.C.) prevedendo che:
- I soci possono superare anche i 35 anni;
- è ammessa la cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni ;
- gli amministratori possono essere anche non soci.
- il capitale sociale potrà essere inferiore a diecimila euro e pari almeno ad un euro.
per le start-up innovative viene previsto:
- la soppressione della norma che imponeva, tra i requisiti per le agevolazioni, che i soci fossero persone fisiche e che detenessero al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- la diminuzione della percentuale dal 20 al 15 per cento della spesa che deve essere destinata all'attività di ricerca e sviluppo;
- l’estensione del requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale.
- le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese "start-up innovative" anche per il 2016.
Con Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), confermando le semplificazioni presentate nella conferenza stampa del 3 luglio scorso.
Il provvedimento chiarisce l’oggetto della comunicazione, chi è tenuto all’invio e chi invece è escluso, gli elementi da indicare. Tra le principali novità si segnala l’integrazione del modello con altre comunicazioni obbligatorie, tra cui quella relativa alle operazioni “black list”. Un'altra novità è costituita dalla possibilità di inviare le comunicazioni o in modo analitico (operazione per operazione) o in modo aggregato, raggruppando i valori delle operazioni effettuate con la stessa controparte, distinguendole le attive da quelle passive.
La comunicazione delle operazioni relative al 2012 dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso i canali Entratel o Fisconline. I contribuenti che effettuano la liquidazione IVA mensile dovranno procedere all’invio entro il 12 novembre 2013, gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013. A regime, invece, le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione lavoro, 22 luglio 2013, n. 31304 ha stabilito che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall'obbligo di redigere il POS, nell'ambito del quale vanno previste anche le misure contro il rischio di caduta dall'alto. Nel caso in specie si era verificata la morte di un lavoratore per infortunio dovuto appunto a caduta dall’alto . La Suprema Corte dibadisce che ciò che incombe sul datore di lavoro della ditta appaltatrice, incombeva sui datori di lavoro delle imprese esecutrici subappaltatrici. Non v'è alcun dubbio, quindi, sul fatto che il datore di lavoro appaltatore ha commesso la violazione della norma che impone la redazione del Pos e l'adozione delle misure in esse individuate con riferimento al rischio di caduta dall'alto. Nessun ‘assorbimento’ di responsabilità determinato dalle omissioni riconducibili ai committenti né alcuno ‘scalettamento’ di responsabilità verso il basso, ovvero verso le imprese subappaltatrici.
Con la Circolare n. 26/E dell’1 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni operative sulla nuova disciplina della deducibilità delle perdite sui crediti introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012). Fino al 2011 la perdita su un credito poteva essere dedotta dal creditore solo previa dimostrazione di elementi certi e precisi (art. 101 comma 5 del Tuir).
Il nuovo comma 5 dell’articolo 101 del Tuir (modificato dal Dl n. 83 del 2012) individua alcuni casi nei quali è possibile dedurre le perdite senza necessità di dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Si tratta delle perdite relative a crediti:
Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 90 del 03/08/2013
Fonte: Gazzetta Ufficiale
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013 la Legge n. 90/2013 di conversione del Dl 63/2013, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
La Legge n. 90/2013 conferma la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione del 55% aumentata al 65% per i lavori di risparmio energetico e della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie con estensione della detrazione 50% all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi all'immobile ristrutturato (c.d. bonus mobili).
Tra le principali modifiche introdotte con la Legge di conversione si segnala l'estensione della detrazione del 65% agli interventi di prevenzione sismica su prime case e capannoni nelle aree a più alto rischio sismico (zone 1 e 2).
Nell'ambito degli incentivi per il risparmio energetico, sono detraibili al 65% i condizionatori, anche estivi, con pompa di calore efficiente, gli impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua verdi.
Il Bonus Mobili 2013 viene esteso anche ai grandi elettrodomestici di classe energetica uguale o superiore alla A+, ai forni e alle altre apparecchiature, per le quali è prevista l’etichetta energetica, di classe energetica uguale o superiore alla A.
Torna, inoltre, l'allegazione obbligatoria dell'Ape (attestato di prestazione energetica) per vendite, donazioni o nuove locazioni. Senza l'Ape i contratti di vendita e locazione sono nulli.
Con la circ. INPS n. 11 del 24 luglio 2013 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli incentivi all’assunzione, previsti dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in favore di coloro che assumano le seguenti categorie di lavoratori: uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”; donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Potranno accedervi tutte le aziende comprese le cooperative e le imprese somministrazione. L'agevolazione consiste nell'abbattimento del 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro ed ha durata di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a tempo deterrminato , sia a tempo pieno che part time. Il Messaggio 12212 del 29 luglio comunica che è disponibile il modulo di comunicazione on line per la richiesta del beneficio
L' aliquota per il calcolo dei contributi previdenziali obbligatori da versare a Enasarco è fissata al 13,75% per tutti gli agenti e rappresentanti.
Gli importi di contribuzione minima e massimale di reddito per i Contributi Enasarco 2013 invece si differenziano e sono i seguenti:
Il Massimale Enasarco 2013 per i Plurimandatari è pari a 22.000,00
Il Minimale Enasarco 2013 per i Plurimandatari è pari a 400,00 Euro
Il 50% dei Contributi Enasarco sono a Carico dell’Agente Il restante 50% dei Contributi Enasarco sono a Carico dell’Azienda Mandante.
Il Massimale Enasarco 2013 per i Monomandatari è pari a 32.500,00 Euro
Il Minimale Enasarco 2013 per i Monomandatari è pari a 800,00 Euro
Il 50% dei Contributi Enasarco sono a Carico dell’Agente. Il restante 50% dei Contributi Enasarco sono a Carico dell’Azienda Mandante.
Nel caso di attività di agenzia svolta in forma di società di capitali, invece, non si applica l’aliquota del 13,75%, bensì un’aliquota differenziata in base ai seguenti scaglioni di importi provvigionali annui:
- fino a € 13.000.000: aliquota del 2,40%;
- da € 13.000.000,01 a € 20.000.000: aliquota dell’1,20 %;
- da € 20.000.000,01 a € 26.000.000: aliquota dello 0,6%;
- oltre € 26.000.000: aliquota dello 0,15%.
A seguito dell'introduzione del nuovo Regolamento tali aliquote hanno iniziato ad aumentare a partire dal 2012 e raggiungeranno il 4% nel 2016. L'aumento garantirà molte prestazioni integrative ed assistenziali (soggiorni termali e climatici, borse di studio, assegni nascita etc.).
La quota di incremento è a carico sia del preponente che dell’agente, che opera in società di capitali. Nell’anno 2012 , ad esempio, per il reddito provvigionale minore l’aliquota complessiva è del 2,40% con aumento dello 0,40% (0,20% + 0,20%) rispetto al Regolamento precedente. Ciò significa che il preponente versa il 2,20% e l’agente lo 0,20%.
Infine c'è il contributo facoltativo entrato in vigore quest’anno (art.7 del nuovo Regolamento ), è un versamento volontario, ad esclusivo carico dell’agente, e aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, che offre all’agente, che abbia almeno un mandato attivo nell’anno , la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo e quindi la propria pensione.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2013, è stata pubblicata la Legge n. 88 del 19.07.2013 che prevede la ratifica italiana della convenzione sulle doppie imposizioni tra Italia e San Marino. Si avvicina, quindi, l'applicazione del trattato sulle doppie imposizioni tra i due Stati. Mancano solo le notifiche tra i due Stati delle relative notifiche, le quali potrebbero giungere nei prossimi giorni. L'accordo prevede che le autorità competenti si scambieranno le informazioni "verosimilmente pertinenti" per applicare le disposizioni della Convenzione e per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
La Cassazione civile, sez. lavoro del 24 luglio 2013, n. 17938 ha stabilito che alla responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro per inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza si applicano, oltre l'art. 1218 cod. civ., le altre regole civilistiche sull'inadempimento dell'obbligazione, ed in particolare l'art. 1227 cod. civ., comma 1, sul concorso di colpa del creditore. Ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, nei quali l'istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.
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