Amministrazioni Condominiali e Immobiliari

Santarcangelo 21/09/2012
Il decreto sviluppo è legge.
Il dl 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» è stato convertito definitivamente in legge il 3 agosto 2012 ed è in attesa di pubblicazione in gazzetta.
Il decreto sviluppo si sviluppa su diversi fronti:
- Le misure sul lavoro che si aggiungono e modificano in parte la Riforma Fornero
- Le agevolazioni fiscali per la casa e il risparmio energetico
- Le norme a favore dell’edilizia con l’istituzione dello sportello unico e le modifiche al regime Iva sulle vendite e locazioni
- La Srl semplificata non solo per i giovani
- La possibilità di versare l’Iva quando si incassa la fattura per le imprese con volume di affari fino a 2 milioni di euro
Vediamo una breve sintesi rimandando ad approfondimenti specifici nei prossimi giorni:
Le misure sul lavoro che modificano in parte la recente riforma Fornero prevedono un credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, pari al 35% della spesa fino a un massimo di 200 mila euro.
Vengono anche modificati i requisiti per le partite Iva che andranno calcolati su due anni solari.
Ricordiamo che la riforma Fornero considera sospette le partite iva di soggetti che hanno l’80% del fatturato con un unico committente, che utilizzano la postazione di lavoro del committente, e che hanno un rapporto di durata superiore agli otto mesi.
Le modifiche per favorire l’occupazione toccano anche i contratti di apprendistato in somministrazione.
Sul fronte delle agevolazioni fiscali per fare una boccata di ossigeno alle imprese e professionisti ricordiamo:
- La possibilità per le imprese e professionisti di liquidare l’Iva per cassa.
Rispetto alla precedente agevolazione concessa a imprese e professionisti con volume di affari fino a 200 mila euro, ora viene elevato il limite a 2 milioni di euro.
Inoltre cambia la modalità: in pratica chi opta per tale sistema dovra’ applicare il principio della cassa sia all’Iva a debito che all’Iva a credito e la scelta non influirà sul proprio cliente o fornitore che potrà detrarre l’Iva normalmente; perde quindi importanza l’indicazione sulla fattura dell’esigibilità differita dell’Iva.
Il nuovo regime tuttavia è in attesa di un decreto attuativo che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla conversione del dl.
Anche l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento per indicare le modalità e i termini dell’opzione.
L’Iva differita tuttavia ha il limite annuale. Trascorso un anno l’Iva sia a debito che a credito dovra’ concorrere alla liquidazione dell’imposta e diventare quindi definitiva. Viene prevista un eccezione se il cliente viene assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
- Novità per la società a responsabilità limitata semplificata. La possibilità di costituire la srl con un capitale sociale di un euro, prevista inizialmente solo per i giovani fino a 35 anni, viene ora estesa anche ai meno giovani per favorire la ripresa.
Importanti sono le agevolazioni per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico
Viene confermato l’aumento dal 36% al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia i cui bonifici saranno eseguiti entro il 30 giugno 2013 con aumento del limite di 48.000 euro per immobile a 96.000 euro.
Inoltre la detrazione del 55% per il risparmio energetico che doveva scadere il 31 dicembre 2012 viene pure prorogata al 30 giugno 2013.
L’importanza di questa proroga sarà a questo punto piu’ per i soggetti Ires che non rientrano nell’agevolazione per le ristrutturazioni. Le persone fisiche sicuramente sceglieranno la detrazione del 50% anche per la maggiore semplicità procedurale.
Si ricorda infatti che per il risparmio energetico serve oltre a un’attestato tecnico anche la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre per i lavori a cavallo d’anno serve una ulteriore comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 1 aprile.
Per le ristrutturazioni è invece sufficiente il bonifico parlante (con indicate gli estremi della legge, i dati del committente e i dati dell’impresa che ha emesso la fattura in pagamento) la regolarità dei permessi edilizi necessari. Lo sportello Unico per l’edilizia dovrebbe semplificare anche la richiesta delle autorizzazioni.
Novita anche per la deducibilità delle perdite su crediti. L’art. 33 del decreto sviluppo modifica l’art. 101 del Tuir prevedendo la possibilità di dedurre fiscalmente le perdite su crediti di modesto ammontare .
Viene pertanto stabilito che i crediti che non superano 2500 euro elevato a 5 mila per le imprese di grandi dimensioni (imprese che conseguono ricavi superiori a 150 milioni di euro) e che sono scaduti da oltre sei mesi, hanno i requisiti per essere considerati certi e non piu’esigibili.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20/2012, ha fornito chiarimenti sul contratto di lavoro intermittente a seguito delle modifiche attuate dalla Riforma del Lavoro. Viene precisato, in particolare, che il lavoro intermittente può essere avviato anche per un periodo significativo di tempo, purché durante tale periodo ci siano o più interruzioni in modo tale che ci sia perfetta coincidenza tra durata del contratto e durata della prestazione. La comunicazione che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare prima di ogni prestazione può essere inviata tramite fax o posta elettronica, non essendo ancora implementata la modalità tramite sms.
Con il D.L. 83/2012 (c.d. Decreto crescita) sono state introdotte nuove ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti. Ora è consentita la deducibilità immediata di dette perdite, oltre che per i crediti di modeste dimensioni (ovvero non superiore a € 2.500 o € 5.000 per le imprese di grandi dimensioni) anche per i crediti prescritti. Inoltre, le perdite su crediti sono deducibili in modo automatico anche nell’ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti ma non in caso di piani di risanamento.
Ampliate le ipotesi di deducibilità automatica
Per effetto delle modifiche previste dal cd “decreto crescita e sviluppo” (DL 83/2012) il legislatore ha ampliato le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti.
In particolare, confermando che le perdite su crediti sono deducibili:
Continuano, invece, a restare esclusi dagli istituti che consentono la deducibilità “ex lege” delle perdite su crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (art. 67, RD 267/42);
In base alla nuova formulazione dell’art.101 comma 5 del Tuir il credito è considerato di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a:
Per tal crediti (non superiori a € 5.000/2.500) la deducibilità “automatica” è ulteriormente subordinata al decorso di 6 mesi dalla scadenza del pagamento degli stessi. Ciò non dovrebbe comunque inibire la possibilità di dedurre anticipatamente la perdita qualora si ritenga che il credito sia irrecuperabile. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile posticipare l’imputazione della perdita a Conto economico (e la conseguente deduzione) in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi qualora sussista la possibilità di recuperare successivamente il credito.
In mancanza di una disposizione transitoria, dovrà essere chiarito se le novità in esame possano trovare applicazione non soltanto con riguardo ai crediti di modesta entità per i quali il decorso di 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento sia avvenuto dal 2012 ma anche per quelli il cui termine di 6 mesi sia scaduto prima del 2012.
Inoltre, va rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, dopo i chiarimenti già forniti con circolare 9/E/2012, con la circolare n. 33/E di venerdì 3 agosto torna nuovamente sul nuovo istituto del reclamo e della mediazione tributaria. In particolare, l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti riguardanti le controversie sulle sanzioni tributarie e le modalità di determinazione del valore della controversia in caso di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale. Viene chiarito che il reclamo deve essere presentato per tutti gli atti di irrogazione di sanzioni emessi dall’Agenzia, se di valore non superiore a € 20.000. L’ufficio valuterà se ci sono i presupposti per l’annullamento dell’atto (in autotutela) o per la rideterminazione della sanzione se superiore al minimo edittale. Nel caso in cui si giunga all’accordo, la sanzione applicabile è pari al 40%.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 32/E pubblicata venerdì 3 agosto 2012, fornisce chiarimenti sugli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina sui costi da reato e le fatture oggettivamente inesistenti. In particolare, viene precisato che non sono deducibili i costi direttamente connessi al compimento dei reati più gravi. Sono previste apposite sanzioni, inoltre, per chi indica in dichiarazione costi relativi all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi in realtà mai sostenuti. La sanzione, in tal caso, va dal 25 al 50 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi.
Il Decreto Sviluppo, convertito in legge ed in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, contiene molte novità sulla riforma della legge fallimentare. E’ stata, in particolare, prevista per il debitore la possibilità di depositare la sola domanda di concordato, per poi produrre solo in un secondo tempo la proposta, il piano e la documentazione, comunque entro un termine fissato dal giudice, a condizione che insieme alla domanda vengano depositati subito i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. In caso di deposito della domanda in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine massimo è di 120 giorni.
La legge prevede che il fallito è ammesso alla esdebitazione qualora sussistano determinate condizioni consistenti:
Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 85/E del 31/08/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, […] . La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 […]”.
L’articolo 5, comma 5, del citato decreto, stabilisce che tale dichiarazione “e' presentata previo pagamento, […] di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. […]”.
In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, all’articolo 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il predetto modello di pagamento, sono istituiti i seguenti codici:
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
Fonte: fiscoetasse
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