Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
Santarcangelo 30/07/2012
Con la presente si porta a conoscenza che, in seguito all’entrata in vigore della Legge n.92 del 28 giugno 2012 – dal 18 luglio 2012 è stato introdotto un obbligo di convalida a carico del lavoratore/trice interessato delle dimissioni/accordo di risoluzione consensuale, pena l’inefficacia delle dimissioni presentate o dell’accordo di risoluzione consensuale intervenuto tra le parti.
In ogni caso di dimissioni, il lavoratore/trice è tenuto a convalidare le stesse, in modo alternativo:
Nel caso in cui pervengano alla DITTA (DATORE DI LAVORO) dimissioni non convalidate, il lavoratore sarà chiamato al perfezionamento delle stesse.
La convalida, in ultima ipotesi, potrà anche essere esplicata mediante apposizione di firma sul modello Unilav che verrà recapitato tramite raccomandata A/R da parte della DITTA (DATORE DI LAVORO). Qualora il lavoratore non dovesse rispondere all’ invito entro 7 giorni di calendario dal ricevimento dello stesso, il rapporto di lavoro si considererà comunque risolto.
Ricordiamo inoltre che – nel caso in cui il lavoratore/la lavoratrice sia genitore di un minore di 3 anni o abbia avuto in affidamento o adozione nazionale/internazionale un minore di 18 anni e siano trascorsi meno di tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, la convalida delle dimissioni/atto di risoluzione consensuale potrà avvenire unicamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Della Pasqua Dott.ssa Claudia Della Pasqua Dott. Mirko
Dottore Commercialista Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei conti Revisore Ufficiale dei conti
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