Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
Santarcangelo 02/07/2012
Molte le novità sostanziali che riguardano ad esempio la riduzione dell’efficacia dell’art. 18: il reintegro non è più obbligatorio in tutti i casi ma puo essere sostituito da risarcimento modulato dal giudice fino a 24 mensilità retributive se ritenuto non fondato ; vi è anche una più ampia possibilità di assumere a tempo determinato senza indicare la causale (il limite temporale del contratto passa da 6 mesi ad un anno).
L’apprendistato è incentivato e il rapporto tra apprendisti e l qualificati passa da 1/ 1 a 3/2 nelle aziende oltre i 10 dipendenti ma si potranno assumere nuovi apprendisti solo se saranno stati confermati più del 50% dei contratti attivati nel triennio precedente . Si fa sempre più serrato inoltre il controllo su contratti atipici e sulle partite IVA , che potranno essere considerate fittizie in caso di ricavi inferiori a 18000 euro con l’80 % di ricavi o più di 8 mesi di collaborazione con lo stesso committente.
Vediamo punti salienti in materia di flessibilità in entrata
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Nell’ottica di contrastare l’uso distorto dei contratti a tempo determinato si prevede:
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento viene abrogato con effetto dal 1° gennaio 2013, in quanto la riforma del prevede, un nuovo sistema di incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate.
CONTRATTO INTERMITTENTE
Sull’istituto contrattuale del lavoro intermittente o “a chiamata”, viene introdotto l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva “con modalità snelle” (es.: fax o PEC) per ogni chiamata del lavoratore.
Questo contratto si può utilizzare per i lavoratori sotto i 24 anni e sopra i 55.
E' abolita la possibilità di utilizzarlo nei periodi festivi o nei week end
La riforma attribuisce massimo valore all’apprendistato, che diviene il “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale della maggioranza dei lavoratori. Ecco le principali novità:
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
Sempre al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, viene stabilito un tetto massimo di 3 al numero di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, indipendentemente dal numero degli associanti, ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°. In caso di violazione di tale tetto massimo, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
TIROCINI FORMATIVI
E’ previsto un accordo Stato- Regioni da stipulare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge per introdurre linee guida per un quadro normativo più razionale ed efficiente dei tirocini formativi, secondo i seguenti principi:
Al fine di contrastare il fenomeno delle false partite Iva che celano in realtà rapporti di lavoro subordinato, viene introdotta la presunzione secondo la quale le prestazioni di lavoro autonomo sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti requisiti:
CONTRATTO A PROGETTO
Si cerca di evitare l’uso distorto del contratto a progetto che celi un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, si prevede:
• obbligo di una definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c e funzionalità, collegato al risultato finale da raggiungere, e non può essere quindi identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso; la mancata individuazione del progetto determina la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato. Non è prevista la porva contraria.
• eliminazione di qualsiasi riferimento al “programma di lavoro o fasi di esso”;
• limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, essere esercitato solo nelle ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;
• presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;
Queste norme sul lavoro a progetto e il lavoro occasionale e/o partite iva non si applicano comunque alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad Albi professionali né in caso di fatturato superiore a € 18.663,00 (1,25 volte il minimo contributivo dei lavoratori autonomi)
Una delle novità più importanti contenute nella Riforma del Lavoro e riguardanti la flessibilità in entrata è la non obbligatorietà della causalità per i contratti a tempo determinato di durata non superiore a 1 anno. I datori di lavoro potranno, infatti, assumere un lavoratore a tempo determinato, in occasione del primo rapporto di lavoro, senza causale, cioè anche senza ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, semplificando così il ricorso a questa forma contrattuale. Se previsto dalla contrattazione collettiva, inoltre, può anche non essere applicata la causale alle assunzioni che avvengono per processi di riorganizzazione, ma nel limite del 6% degli occupati
L’art. 11 del Decreto Sviluppo 2012 innalza la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36% al 50% dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013. E’ innalzata anche da € 48.000 a € 96.000 la spesa massima su cui calcolare la detrazione, sempre fino al 30 giugno 2013. Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, invece, fino al 31 dicembre di quest’anno resta ancora valida la percentuale di detrazione del 55%. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, invece, questi interventi – che secondo quanto stabilito dal Dl n. 201/2011 sarebbero dovuti confluire nella disciplina delle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis del Tuir), con detrazione, quindi, del 36% – saranno anch’essi detraibili per il 50%, fermi restando gli importi massimi di detrazione attualmente in vigore, diversi a seconda del tipo di intervento.
Fonte: fiscoetasse
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