Amministrazioni Condominiali e Immobiliari

Santarcangelo 30/01/2013
Le operazioni triangolari con l’estero sono operazioni di cessione di beni in cui i beni stessi sono oggetto di due distinti contratti di cessione, ma per i quali si realizza un unico movimento di beni ed intervengono tre soggetti economici diversi, situati in più Stati.
In sostanza l’operazione si configura quando il cedente nazionale viene incaricato dal cessionario nazionale (o intracomunitario nel caso di triangolazioni UE) di consegnare i beni al cliente straniero (intracomunitario ed extracomunitario) del cessionario stesso per suo ordine e conto.
Il rapporto di cessione tra i due soggetti residenti è considerato dal legislatore “cessione all’esportazione” e quindi non imponibile, o nel caso di triangolazioni intracomunitarie, una vendita rientrante nel regime del d.l. n. 331/1993.
L’art. 2120 del Codice Civile prevede che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Il coefficiente di rivalutazione del Tfr è calcolato partendo dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat. Nel dicembre scorso, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31.12.2011 è pari a 3,302885.
Il Ministero del Lavoro ha emanato ieri la circolare 3/2012 per chiarire le novità contenute nell'articolo 1, comma 40, della legge 92/2012, che prevede il tentativo di conciliazione presso una commissione provinciale in caso di licenziamento di un singolo lavoratore per cause economiche da parte di datori di lavoro che operino in regime di articolo 18 ( con più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli). La circolare chiarisce che sono esclusi i licenziamenti avvenuti per superamento del periodo di comporto.
La procedura inizia con la comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro tramite raccomandata AR o PEC trasmessa alla direzione territoriale competente (in base al luogo dell'attività) per conoscenza al dipendente, in cui si illustrano i motivi del licenziamento. La Commissione entro sette giorni deve convocare le parti a comparire entro i successivi 20gg. In assenza di convocazione entro i termini , il datore può procedere con il recesso unilaterale. E’ prevista la possibilità per datore e lavoratore di farsi assistere da rappresentanti sindacali , avvocati o consulenti del lavoro . Per l’intera procedura sono previsti 20 giorni salvo diverso accordo tra le parti.
Dall’Agenzia delle Entrate sembra emergere la possibilità che nel nuovo redditometro le spese per investimenti e i conseguenti incrementi patrimoniali possano essere spalmati in più annualità ossia considerati risultanti di un risparmio attribuibile agli anni precedenti, (forse quattro). Dovrebbe essere in arrivo un provvedimento in questo senso ma non è chiaro se si tratterà di fatto di una modifica normativa o un intervento di prassi di forte impatto, come si è verificato psesso, di recente. Attualmente la norma considera che l'incremento patrimoniale come reddito venga attribuito tutto all'anno in corso.
L’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ha introdotto incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi nel luogo di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per il 2013 l'Inail ha promosso lo stanziamento, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di oltre 155 milioni di euro in favore delle piccole e medie imprese italiane, con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'annuncio è stato dato lo scorso Dicembre, in una conferenza stampa congiunta del direttore dell'Istituto, De Felice e il ministro del Lavoro Fornero ha espresso soddisfazione per l'attuazione di questa importante misura. Il direttore De Felice ha ricordato che la misura fa parte di un progetto che nel quadriennio 2010-2014 metterà in campo circa un miliardo e mezzo di euro.
L'incentivo 2012 è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro.
E’ già possibile verificare la fattibilità della richiesta di incentivo; infatti nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 14 marzo 2013, le imprese possono inserire la domanda online, nell'area Punto Cliente sul portale dell'Inail, ed avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la semplice compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo .
Dopo il 18 marzo le aziende la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti, potranno accedere al sito INAIL per ottenere il proprio codice identificativo, necessario al momento di inoltrare le domande online, nelle date di apertura dello sportello informatico che saranno comunicate sul sito dell'Istituto a partire dall'8 aprile 2013. In seguito gli elenchi di tutte le domande inoltrate saranno pubblicate sul portale con l'indicazione di quelle arrivate in posizione utile per accedere effettivamente al contributo.
L’Agenzia delle Entrate emanerà una circolare illustrativa sul nuovo redditometro, ma con ogni probabilità la sua pubblicazione non giungerà prima delle elezioni di fine febbraio. Nel frattempo, è comunque già possibile delineare un elenco di circa 16 voci di spesa (tra le 100 indicate dal Decreto 24.12.2012) che saranno certamente prese in considerazione da parte del Fisco in quanto rappresentative di maggiore capacità contributiva: tra queste, la casa, le imbarcazioni, i beni acquistati alle aste, le spese per viaggi e beauty farm, le associazioni a circoli, le polizze, le colf, i movimenti di capitali, il possesso di cavalli da corsa, l’acquisto di veicoli, la frequenza di scuole prestigiose, gli interessi sui mutui. I controlli previsti per il 2013 sono 35.000. Verranno trascurati gli scostamenti tra reddito dichiarato e spese sostenute fino a 12.000 euro annui.
Dal 1° gennaio 2013, i professionisti iscritti agli Albi e soggetti al contributo integrativo, devono addebitare ai propri clienti esteri la maggiorazione del contributo, che varia dal 2% al 4% (aumentabile al 5% da parte di alcune Casse), mediante esposizione nelle fatture di consulenza. Ciò per effetto delle nuove regole sulle prestazioni di servizi di consulenza effettuate dai soggetti IVA residenti in Italia nei confronti di committenti UE ed extra-UE, le quali ora sono incluse nel volume d’affari e devono essere fatturate anche se non sono soggette ad Iva in Italia (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972).
Gli imprenditori agricoli professionali (D. Lgs. n. 99/2004) ed i coltivatori diretti, iscritti nell’apposita gestione previdenziale, usufruiscono, ai fini IMU, di due agevolazioni: la riduzione della base imponibile fino al valore del terreno pari a 32.000 euro e l’applicazione del coefficiente moltiplicatore 110 in luogo del coefficiente 135 del reddito dominicale. In più, non sono considerati edificabili i terreni che, pur essendo inseriti in piani edificatori, siano posseduti e condotti dai medesimi soggetti. L’art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che restano valide ai fini dell’obbligo di dichiarazione IMU le dichiarazioni già presentate ai fini ICI, in quanto compatibili. Se tali soggetti avevano già comunicato in passato al Comune la loro condizione soggettiva ai fini ICI (barrando la casella 20 del modello di dichiarazione ICI e segnalando, quindi, di usufruire delle agevolazioni ad essi destinate) e tale condizione presiste anche in vigenza dell’IMU, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU, in quanto il Comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge. A precisarlo è stato il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia con la Risoluzione n. 2/DF di venerdì 18 gennaio.
L’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 fissa la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta da subappaltatore e appaltatore. Alcuni amministratori di condominio hanno presentato un interpello alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, la quale ha fornito risposta lo scorso dicembre (prot. n. 909-54414/2012). Il particolare, la Dre Emilia Romagna ha affermato che fanno scattare l’obbligo di cui all’art. 13-ter solo i “contratti d’appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’Iva e, in ogni caso, dai soggetti Ires, dallo Stato e dagli enti pubblici, mentre sono escluse le stazioni appaltanti.” Pertanto, “il condominio, non rientrando in alcuni dei soggetti sopra indicati, non è, a parere di questa Direzione, destinatario della norma in commento”. La questione, in ogni caso, potrà trovare una risposta solo quando l’Agenzia delle Entrate a livello centrale comunicherà la sua scelta interpretativa.
La Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il 16.01.2013 avente ad oggetto la sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-544, Legge di Stabilità 2013), ha precisato che l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di apposita istanza del contribuente, può riguardare anche gli avvisi di accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. Gli uffici delle Entrate, inoltre, sono competenti anche per lo sgravio dell’Irap e per i recuperi degli aiuti di Stato e non solo dei tributi erariali.
E’ stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il D.p.c.m. che definisce i criteri per lo sgravio dei premi di produttività per l’anno 2013. Il reddito annuo lordo massimo percepito dai dipendenti del settore privato per poter applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato 2013 è stato fissato a 40.000 euro (per lo sgravio relativo al precedente anno, il reddito annuo lordo era invece pari a 30.000 euro). Il beneficio riconosciuto non può, comunque, essere superiore a 2.500 euro lordi. L’incentivo riguarderà l’attivazione di almeno una di queste misure: “Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione”, “Introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie”, “Adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie”, “Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni”.
Il valore della transazione, insieme alla classificazione ed all’origine delle merci, sono i tre fondamentali pilastri del diritto doganale.
Infatti, il titolo della Circolare 21/D del 2012 dell’Agenzia delle Dogane aveva creato elevate attese negli operatori e professionisti che ogni giorno lavorano con tali problematiche.
Pur avendo fornito chiarimenti in merito ad un argomento di grande importanza qual è l’impatto dei corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore delle merci presentate per l’importazione, la Circolare appena citata non ha consegnato nelle mani degli operatori e professionisti del settore le delucidazioni attese in proposito.
L’intervento dell’Agenzia delle Dogane ha fornito una descrizione completa della normativa e prassi in vigore sull’argomento in questione, indicando agli operatori le “Linee Guida” per individuare i casi in cui le royalties devono essere incluse nel valore delle merci dichiarate all’importazione.
Infatti, la Circolare dispone che “la finalità delle presenti linee guida è quella di assicurare che, nell’ambito delle rispettive competenze, le Strutture dell’Agenzia perseguano un comune indirizzo nella valutazione dei suddetti elementi per la loro inclusione, o meno, nel valore delle merci dichiarate all’importazione”.
La Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 1863 del 15 gennaio, si è espressa sul reato di evasione dell’Iva all’importazione sugli scambi commerciali tra Italia e Paesi extra-comunitari con i quali l’Unione europea ha stipulato accordi che prevedono il divieto e la soppressione dei dazi doganali (Cassazione, sentenza 16860/2010). In particolare, la Cassazione ha affermato che un soggetto residente in Italia che utilizza un aeromobile formalmente intestato ad una società svizzera, alla scadenza del periodo di appuramento (sei mesi), è obbligato a presentare la dichiarazione per la definitiva importazione del mezzo nel territorio italiano e pagare l’Iva nazionale. Il mancato pagamento dell’imposta, infatti, configura il reato di evasione dell’Iva all’importazione, ai sensi dell’articolo 70 del Dpr 633/1972, punito a norma della legge doganale
La riforma del Lavoro (legge 92/2012) ha modificato radicalmente la disciplina del lavoro occasionale accessorio restringendo la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro mediante la revisione del campo di applicazione, dell’ammontare del compenso e istituendo ”un regime orario” degli stessi. Sull’argomento è recentemente intervenuto anche il Ministero del Lavoro (Circ. n 4/2013) fornendo nuove indicazioni operative.
La nuova norma stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, per il prestatore di lavoro occasionale, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare, rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Trattasi dunque di attività occasionali e accessorie, poco significative anche dal punto di vista economico, stante il limite dell’ammontare complessivo dei compensi che il lavoratore accessorio può percepire nel corso dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
Il limite di 5.000 euro per anno solare è riferito alla totalità dei compensi percepibili dal lavoratore e non più al singolo committente, come in precedenza.
Il limite massimo per ciascun committente è il seguente:
• 2.000 euro per anno solare per qualsiasi imprenditore, persona fisica o giuridica, che svolge qualsiasi attività economica in qualsiasi settore produttivo (escluso il settore agricolo);
• 3.000 euro per anno solare per i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
• 5.000 euro per anno solare per le attività agricole di carattere stagionale svolte da pensionati o studenti con meno di 25 anni di età, purché regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti ad un ciclo universitario.
Il limite di 2.000 euro è dunque riferito al prestatore di lavoro e non al committente imprenditore il quale potrà servirsi di prestazioni di lavoro accessorio anche per importi superiori a 2.000 euro purché con più prestatori di lavoro.
Un’altra modifica rilevanti alla disciplina del lavoro accessorio riguarda l’introduzione del c.d. regime orario dei voucher che consiste nella precisa corrispondenza tra il valore di un buono lavoro e le ore della prestazione lavorativa.
La quantificazione del compenso non è più lasciata, come in passato, alla negoziazione tra committente e prestatore, ma è legata alla durata della prestazione sulla base del parametro orario, così da evitare che un solo voucher, del valore di 10 euro (valore dell’ora di lavoro), possa essere utilizzato per retribuire prestazione superiori ad un’ora. Ne consegue che, per ogni ora di lavoro svolta mediante lavoro accessorio, il prestatore ha diritto ad almeno un buono lavoro del valore di 10 euro, ferma restando una maggiore (non minore) quantificazione del valore della prestazione.
La legge di riforma del lavoro stabilisce che i carnet dei buoni di lavoro accessorio siano orari, numerati progressivamente e datati.
La circolare del Ministero del Lavoro precisa che la data consentirà, al personale ispettivo, di verificare che i voucher siano utilizzati in relazione al periodo comunicato all’INPS o all’INAIL (a seconda del canale di acquisto) e in un arco temporale non superiore a 30 giorni decorrenti dall’acquisto. Viene così introdotto un limite temporale alla validità.
Pertanto, il buono avrà validità per un massimo di 30 giorni dalla data dell’acquisto e non potrà essere utilizzato per prestazioni di lavoro accessorio successive a tale termine.
Fino ad oggi, il momento dell’acquisto dei buoni lavoro era disgiunto da quello dell’utilizzo. Il committente, infatti, poteva acquistare preventivamente un quantitativo di buoni lavoro, per poi utilizzarli di volta in volta comunicando all’INPS o all’INAIL la prestazione lavorativa, mentre ora il buono sarà utilizzabile entro 30 giorni dalla data dell’acquisto.
Il Ministero del Lavoro individua anche i casi che possono portare all’applicazione delle sanzioni civili e amministrative, e addirittura alla trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che sono:
• l’utilizzo del lavoro accessorio oltre i limiti quantitativi relativi al compenso erogabile dal committente per anno solare (per la generalità degli imprenditori 2.000 euro, 3.000 euro per i lavoratori in stato di disoccupazione, mobilità, CIG e simili, 5.000 euro per le attività agricole stagionali) e percepibile per il prestatore occasionale per anno solare (5.000 euro complessivi);
• l’utilizzo del buoni lavoro al di fuori del periodo di validità (30 giorni dal momento dell’acquisto).
Poiché il prestatore occasionale non può superare il limite economico di reddito di 5.000 euro annui (dal 1° gennaio al 31 dicembre), riferito alla totalità dei committenti, il Ministero suggerisce di farsi rilasciare un’autodichiarazione attestante il non superamento di tale limite e l’indicazione del compenso già percepito da altri committenti al fine di determinare correttamente il compenso residuo erogabile.
Fermo restando le conseguenze penali in capo al prestatore che rende dichiarazioni false, sollecitiamo le aziende a prestare la massima attenzione a questo aspetto in quanto, come detto, il superamento dei limiti economici determina la trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo indeterminato, come pure l’utilizzo del buoni lavoro oltre il periodo di validità dei 30 giorni dall’acquisto.
La trasformazione della prestazione occasionale in rapporto di lavoro dipendente potrà avvenire anche nel caso in cui il prestatore occasionale sia impiegato in un’attività funzionale all’attività del committente e le mansioni svolte siano “veramente” fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente del committente.
Ricordiamo che il compenso del lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non influisce sullo stato di disoccupato, inoccupato del prestatore ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
I buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma) sono utilizzabili fino al 31 maggio 2013 secondo la precedente normativa, pertanto, non sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dalla nuova disciplina e non sono soggetti al rispetto del parametro orario introdotto dalla Riforma
Dal 1° dicembre 2012 è entrata in vigore la nuova “Iva per cassa” prevista dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”), che ha sostituito dalla stessa data il precedente regime di IVA per cassa stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (rimasto in vigore fino al 30 novembre).
Il nuovo regime, che è facoltativo, prevede la possibilità di optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”) per tutti i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012, mentre le modalità di esercizio dell’opzione (o della revoca) sono state definite dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 21 novembre scorso. L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito, con la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, preziosi chiarimenti in merito al regime in esame.
Pur essendo abbastanza simili tra loro, il vecchio ed il nuovo regime dell’IVA per cassa presentano alcune differenze sostanziali.
In particolare, il vecchio regime dell’IVA per cassa (art. 7, D.L. n. 185/2008), in vigore fino al 30.11.2012, prevedeva che:
Il nuovo regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012), in vigore dal 01.12.2012, prevede che:
A seguito della necessità di provvedere al recepimento della Direttiva 2010/45/UE in materia di fatturazione,
Tra le novità principali della disciplina, è prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti in Italia (artt. da 7 a 7-septies) del DPR 633/72), poste in essere nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi Ue, ovvero di soggetti extra Ue. Nel primo caso (committente UE), la fattura riporterà l’annotazione “inversione contabile”; nel secondo caso (committente extra-UE) in fattura occorrerà indicare che si tratta di “operazione non soggetta”.
A differenza della normativa attualmente in vigore, entrambe le tipologie di operazioni extraterritoriali concorreranno alla formazione del volume d’affari.
Tempistica e scadenze
La bozza di decreto interviene anche sul termine di emissione della fattura per le cessioni intracomunitarie; in particolare:
- per le cessioni intracomunitarie, il documento dovrà essere emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna/spedizione della merce, con indicazione del titolo di non imponibilità e dell’eventuale norma (comunitaria o nazionale) di riferimento;
- per le prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue, la fattura sarà emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, di regola coincidente con l’ultimazione della prestazione.
Viene posticipato anche il termine per la regolarizzazione spontanea delle operazioni intra-Ue per cui non si è ricevuta la fattura, che passa al quindicesimo giorno del terzo mese successivo (e non più del secondo) alla compravendita del bene.
Contenuto fattura
Riguardo il contenuto della fattura, è stato innanzitutto previsto che la stessa debba riportare il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”, in luogo del numero progressivo (per anno solare) richiesto dalla disciplina vigente. Inoltre, il numero di partita IVA del cessionario/committente (ovvero il codice fiscale se persona fisica non imprenditore ) dovrà essere riportato anche quando il destinatario del bene/servizio non sia debitore d’imposta.
Fattura semplificata
Viene introdotta la possibilità di emettere una fattura di contenuto semplificato per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (elevabile fino a 400 euro con apposito DM ); indipendentemente dall’importo, la stessa facoltà è ammessa per le note di variazione e, ove previsto dal citato DM, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti. Tuttavia, la fattura semplificata è esclusa per le cessioni intracomunitarie e per le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri Paesi Ue.
Fattura elettronica
La fattura elettronica o “digitale” viene equiparata a quella cartacea tradizionale e gli addetti alla fatturazione potranno scegliere la procedura ritenuta più idonea (carta, pdf, formato elettronico, etc.), accordandosi con il destinatario perché riconosca e riceva correttamente il documento da contabilizzare. L'autenticità e l'integrità del suo contenuto potranno essere garantite non più solo attraverso la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o sistemi Edi di trasmissione o altre tecnologie idonee, ma anche, genericamente, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l'operazione alla quale essa si riferisce.
Fattura mediante registratori di cassa
Dal 2013 le fatture, sia ordinarie che semplificate, potranno essere emesse anche attraverso il registratori di cassa (di cui alla L.18/83).
Queste dovranno riportare, in ogni caso, l’identificativo fiscale del destinatario ovvero:
- la partita IVA se si tratta di soggetto passivo italiano o UE
- il codice fiscale se si tratta di un privato (residente o domiciliato in Italia).
Fonte: fiscoetasse
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