Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
Santarcangelo 15/11/2012
Le start up innovative sono società di capitali residenti in Italia, non quotate con alcuni requisiti previsti dal Decreto crescita bis 2012 , alle quali sono riservate agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche al fine di favorirne la costituzione e la crescita. Si tratta, infatti, di società:
• dove la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche;
• costituite e che svolgono attività d’impresa da non più di 48 mesi;
• che hanno sede principale degli affari e interessi in Italia;
• che, a partire dal secondo anno di attività, hanno come totale del valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superiore a € 5 milioni;
• che non distribuiscono e che non hanno distribuito utili;
• che hanno, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• che non sono state costituite per fusione/scissione o a seguito di cessione d’azienda /ramo d’azienda.
Oltre ad avere tutti i requisiti sopra indicati, per essere definita start-up innovativa ex DL 179/2012 la società deve possedere anche almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
• spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all’acquisto di immobili) ≥ al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
• impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale ≥ a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;
• titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Il decreto , al comma 4 dell'art 25 definisce anche il concetto di "start up innovativa" a vocazione sociale, la quale oltre ai requisiti summenzionati , deve operare in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, comma 1, del DL 155 del 24 marzo 2006: (a) assistenza sociale,b) assistenza sanitaria, c) assistenza socio-sanitaria, d) educazione, istruzione e formazionee) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, f) valorizzazione del patrimonio culturale) turismo sociale, h) formazione universitaria e post-universitaria;i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;m) servizi strumentali alle imprese sociali ) ed in assenza dello scopo di lucro.
Per le c.d. START UP INNOVATIVE il legislatore ha previsto:
Le norme sulle start up operative entrano in vigore dopo l’approvazione del decreto crescita-bis, varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2012.
È definita “start- up innovativa” la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate e che presenta i seguenti requisiti:
1) la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche;
2) è costituita e svolge l’attività d’impresa da non più di 48 mesi;
3) ha sede principale degli affari e interessi in Italia;
4) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, è non superiore a € 5 milioni;
5) non distribuisce e non ha distribuito utili;
6) ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7) non è stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d’azienda /ramo d’azienda.
Inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all’acquisto di immobili) ≥ al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
2) impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale ≥ a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;
3) sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Per ottenere lo status di “start-up innovativa” la società deve iscriversi in una sezione speciale del Registro Imprese, istituito presso le Camere di Commercio.
Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai c.d. “incubatori di start-up” ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
Per le start-up innovative sono previste alcune deroghe al diritto societario, entrate in vigore dal 20 ottobre 2012:
• il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo anno successivo;
• qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e 2482-ter, C.c. l’assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di rinviare alla chiusura dell’esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale;
• se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all’art. 2468, commi 2 e 3, C.c.;
• non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle relative alle società in perdita sistematica;
in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la “composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Sia per le start-up che per i relativi incubatori sono previste delle riduzioni di oneri per il loro avvio, in vigore dal 20 ottobre 2012. In particolare è prevista l’esenzione:
• dal diritto annuale CCIAA;
dall’imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
Agevolazioni per gli investitori: una interessante opportunità
Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni, che attendono però l’assenso della Commissione europea, e che pertanto ancora non sono in vigore. In particolare, qualora l’investitore sia:
• persona fisica: detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L’investimento massimo detraibile non può superare € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
• società non start-up innovativa: non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L’investimento massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.
Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%
L’art 27 del decreto legge 179 del 18 Ottobre 2012 prevede per le start up innovative forme di incentivazione e remunerazione di amministratori, dipendenti e collaboratori con strumenti finanziari dell’impresa stessa e tale forma di remunerazione non concorre alla formazione del reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi);
L’art .28 invece stabilisce speciali discipline per i rapporti di lavoro subordinato in tali imprese in particolare sono previste deroghe alle limitazioni nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato previste dall’art 5 del dlgs 368/2001
Tra le condizioni che determinano la figura della start-up innovativa nell'art 25 del decreto 179/2012 c’è quella della durata : “la società e' costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi”. I 48 mesi dalla costituzione della società sono considerati infatti congrui per la fase di crescita dell’impresa innovativa. Quindi le agevolazioni sia fiscali che societarie che in ambito di rapporti di lavoro hanno una durata massima di 48 mesi dalla data di costituzione della società se successiva all’entrata in vigore del decreto.
Per le società già esistenti vale ugualmente il temine di 48 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (18 ottobre 2012 ) se sono state costituite entro i due anni precedenti mentre scende a 3 anni per le società costituite nei tre anni precedenti e a due anni per società costituite entro i quattro anni precedenti.
1- Per beneficiare delle agevolazioni le Start-up innovative e gli incubatori certificati in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto, dovranno essere iscritte in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto.
I requisiti per l’iscrizione dovranno essere autocertificati dalle nuove imprese e la sezione speciale del Registro delle imprese dovrà consentire, nel rispetto della normativa sulla privacy, la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica della Start-up innovativa, all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera (inclusi gli investitori).
2- Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale (e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio), il rappresentante legale della Start-up innovativa dovrà depositare presso il Registro delle imprese una dichiarazione sul mantenimento del possesso dei requisiti previsti .
Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la Start-up innovativa sarà, invece, cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, ma rimarrà iscritta alla sezione ordinaria del Registro.
Il DL 179/2012 - Decreto sviluppo bis - definisce anche questa nuova categoria di società di capitali che rientra nella disciplina delle start up innovative: L’incubatore certificato è una società di capitali, anche cooperativa, residente in Italia che accompagna il processo di avvio e di crescita delle start-up innovative, dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita.
Esso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
• dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
• è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
• ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
• ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.
L’incubatore dovrà autocertificare il possesso di tali requisiti con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni, che attendono però l’assenso della Commissione europea, e che pertanto ancora non sono in vigore (diversamente dalle altre agevolazioni previste). In particolare, qualora l’investitore sia:
• persona fisica: detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L’investimento massimo detraibile non può superare € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
• società (non start-up innovativa): non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L’investimento massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.
Per le c.d. start-up a vocazione sociale le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%.
La prima deroga alla normativa societaria riguarda la riduzione del capitale per perdite, prevista agli articoli 2446 comma secondo c.c. per le società di capitali e 2482-bis comma quarto c.c. per le srl. In base a tale norma per le società in cui a causa delle perdite, il capitale sociale diminuisce di oltre 1/3, e in cui entro l’anno successivo la perdita non si riduce a meno di 1/3, l’assemblea che approva il bilancio in tale esercizio deve ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite accertate. La deroga prevista per le start-up innovative consente l’estensione di dodici mesi del periodo previsto per il rinvio a nuovo delle perdite civilistiche. La riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate non dovrà più avvenire entro l’anno successivo a quello in cui il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ma dovrà avvenire entro il secondo esercizio successivo.
Sempre in tema di perdite d’esercizio, per le start-up innovative viene prevista una deroga agli articoli 2447 (spa) e 2482-ter (srl) del c.c. In base alla norma ordinaria, se il capitale sociale, a causa di perdite, scende al di sotto del minimo legale, deve essere senza indugio ridotto e contemporaneamente aumentato ad una cifra non inferiore al minimo legale (oppure deve avvenire la trasformazione della società). Alle start-up innovative, invece, viene data la possibilità di rinviare questa decisione alla chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui avviene la riduzione del c.s. al di sotto del minimo legale.
Un’altra deroga alle norme di diritto societario riguarda la possibilità, per le start-up innovative costituite in forma di srl, di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, sul modello delle spa ed in deroga all’art. 2468, quali nella sostanza diritti di voto o sociali non proporzionali alla quota posseduta, limitati a particolari argomenti, subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
Anche riguardo la disciplina delle società in perdita sistematica l’art. 26 del D.l. 179/2012, al comma 4, prevede espressamente che alle start-up innovative non si applicano le discipline di cui agli articoli 30 della L. 724/1994 (società di comodo) e 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del D.l. 138/2011(società in perdita sistematica).
Fonte: fiscoetasse
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