Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
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Chi amministra il condominio in caso di revoca dell’amministratore?
24.02.2010 15:13
(14/01/2010)
In virtù dell’istituto della “prorogatio”, per cassazione costante, qualora il mandato dell’amministratore condominiale sia scaduto e non confermato o sia revocato, lo stesso resterà in carica ad interim fino alla nomina di altro amministratore. Ci sono dei casi infatti in cui l’assemblea non provvede ad indicare i nominativi dei potenziali nuovi amministratori, comportando un prolungamento di fatto del mandato dell’amministratore decaduto, con obbligo, per quest’ultimo, di continuare ad occuparsi delle incombenze del suo ruolo, con pieni poteri.
Tuttavia, và tenuta in considerazione la sentenza n.1445/93 che ha avuto modo di specificare che: “qualora l’assemblea manifesti espressamente la volontà di revocare l’amministratore, in questo caso sarà il condominio ad addossarsi la responsabilità dell’amministrazione del condominio, fino a quando non verrà nominato un nuovo amministratore”. Questo interpretazione nasce dall’assunto secondo cui, la prosecutio è una presunzione di volontà che è valida fino a quando non vi sia una manifestazione di volontà contraria, che sussiste, per l’appunto, nel caso di “revoca”.