Amministrazioni Condominiali e Immobiliari
(05/01/2012)di Alessandro Gallucci,
Tizio, rientrando a casa dopo un lungo periodo in cui ha vissuto fuori città, si accorge che il suo dirimpettaio, Caio, ha installato, sull’uscio della propria abitazione, una videocamera. Egli nota, inoltre, che essa riprende larga parte della rampa di scale e praticamente tutto il pianerottolo. Preso atto della situazione si chiede: ”Caio poteva farlo? E’ tutto lecito?”
Le domande, nel nostro forum, com’anche negli studi professionali e in ogni altro ambiente in cui ci si occupa di condominio sono avanzate spesso. La risposta, unica, è la seguente: l’incertezza è grande e tutto dipende dalle modalità di riprese. Secondo la più recente giurisprudenza di merito che è possibile affermare che “ nel silenzio della Legge, il condomino non abbia alcun potere di installare, per sua sola decisione, delle telecamere in ambito condominiale, idonee a riprendere spazi comuni o addirittura spazi esclusivi degli altri condomini; ma, ancora, reputa questo giudice che nemmeno il Condominio abbia la potestà normativa per farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all’unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Tutte le coordinate giuridiche sin qui illustrate, segnalano un vero e proprio vacuum legis in questa materia, al cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla riservatezza e alla vita privata (difeso dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo all’art. 8). Ebbene, per come si è visto, il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona. Peraltro, nell’ottica del cd. balancing costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere. (Trib. Varese ord. n. 1273/11).
Ciò detto è bene chiedersi: nel caso che ha introdotto quest’articolo, cosa può fare Tizio per far cessare l’abuso? Ad avviso di chi scrive, a parte le eventuali segnalazioni del caso al garante per la protezione dei dati personali, il condomino interessato a far rilevare l’abuso può proporre un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale del luogo in cui è ubicato l’immobile per chiedere ed ottenere un provvedimento che imponga l’eliminazione di quell’impianto che riprende parti di proprietà comune. All’eventuale accoglimento del ricorso, è bene ricordarlo, non deve seguire necessariamente una causa di merito (art. 669-ter c.p.c.).
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Avv. Alessandro Galluci
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