Certificato di agibilità: cosa è e come si ottiene

01.10.2013 07:22

Il certificato di agibilità è uno dei documenti tecnico - amministrativi più importanti in relazione al proprio immobile di proprietà. Si tratta infatti di un’attestazione che il Comune rilascia, al fine di provare l’idoneità dell’edificio a garantire le condizioni minime di sicurezza e di salubrità. Ne consegue che il certificato viene rilasciato a margine di una serie di verifiche di conformità degli standard minimi sulla sicurezza e sulla stabilità dell’immobile, e sul suo impatto energetico. Per poter consentire al Comune di sancire l’effettiva rispondenza dell’immobile agli standard di conformità, vengono pertanto effettuate una serie di analisi sulla distribuzione dei vani, sulle volumetrie degli stessi, sulle funzionalità di impianti idraulici, elettrici, idrici, sul collaudo statico e – complessivamente – sulla salubrità dell’ambiente interno ed esterno. Le verifiche vengono di norma effettuate da tecnici “esterni” al Comune, che rilasceranno opportune certificazioni per le analisi di propria competenza, le quali andranno poi ad arricchire la domanda con la quale si richiede il rilascio del certificato di agibilità (che ha sostituito il precedente certificato di abitabilità). A proposito della domanda del certificato di agibilità, ricordiamo come la richiesta vada effettuata allo sportello unico del Comune, andando ad allegare una serie di documenti specificati in sede di istanza (principalmente, accatastamento dell’edificio, conformità delle opere, verifiche impianti di principale riferimento, collaudo statico, dichiarazioni delle imprese costruttrici). Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, lo sportello unico andrà a comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Costui, entro 30 giorni dalla presentazione, e previa verifica della documentazione allegata alla domanda, potrà disporre un’eventuale ispezione, a margine della quale rilascerà (o meno) il certificato di agibilità. Trascorso inutilmente il termine di 30 giorni, l’agibilità è attestata in silenzio assenso. Ricordiamo ancora come il responsabile del procedimento abbia comunque il potere di interrompere i termini del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda (la fattispecie concreta più ricorrente è l’esigenza di domandare ulteriore documentazione integrativa). In questo caso, il termine dei 30 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, che il richiedente avrà fornito al responsabile del procedimento. CondominioWeb.com

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