22.04.2010 10:07
L'occupazione di un'area condominiale antistante l'ingresso del condominio e concomitante, in parte, con il suolo pubblico, operata dal titolare di un ristorante mediante la illecita collocazione di tavoli e sedie per uso stagionale, costituisce una fattispecie sussumibile nella tutela possessoria, nella forma della reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c..
La sussistenza di una situazione possessoria è tutelabile peraltro in re ipsa e non richiede alcuna dimostrazione di comportamenti attivi da parte del possessore, essendo sufficiente il semplice rapporto materiale intercorrente con la cosa.
(Nella specie: Con ricorso depositato il 18/7/2002, il Condomino dello stabile di via (omissis) Bari esponeva che era proprietario del piazzale circostanze l'edificio, alla cui manutenzione provvedeva regolarmente; che tale spazio costituiva la copertura dei piani interrati destinati a parcheggio e si distingueva per la diversa pavimentazione rispetto ai circostanti spazi pubblici; che il 1/6/2002 tale Da.Ca., titolare del bar "Ca." e conduttore dei locali posti al piano terra dello stabile, aveva posizionato nello spazio suddetto tavoli sedie e ombrelloni, delimitando l'area con fioriere e di fatto utilizzando in modo esclusivo ed abusivo una superficie condominiale; che, inoltrata formale diffida al suddetto, successivamente si apprendeva che la titolarità dell'esercizio era passata alla società Ge. S.r.l., che a sua volta persisteva nella condotta illecita; che tale condotta, oltre a violare le comuni regole in materia di comunione e compossesso, era in contrasto con l'art. 16 del regolamento condominiale; che in più si era creata una situazione pericolosa, in quanto come superficie di appoggio erano utilizzate anche alcune griglie destinate a dare aria ai locali sottostanti; tutto ciò premesso, chiedeva di essere reintegrato nel possesso mediante rimozione di tutto quanto sopra descritto. )